Impatriati tutelati
Nell’ordinanza n. 15234 depositata il 7 giugno 2025 la Corte di cassazione ha stabilito che possono accedere al regime degli impatriati anche i lavoratori che, sia pure non avendo inviato la richiesta al datore di lavoro, beneficiano dell’agevolazione in dichiarazione o presentano istanza di rimborso ex art. 38 Dpr n. 602/1973 delle maggiori ritenute subite. I giudici di legittimità richiamano il chiarimento espresso dalla circolare n. 14/2012 dell’Agenzia delle Entrate, con cui la stessa Agenzia ha fornito un commento della legge n. 28/2010: ‘in via residuale, il soggetto interessato può presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 Dpr n. 602/1973, al fine di affermare che è consentita la presentazione dell’istanza anche in mancanza di richiesta scritta al datore di lavoro, in quanto si tratta di un’interpretazione fondata sulla mancata previsione di una decadenza della disciplina normativa’.