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Forfettari, acquisti in reverse charge con possibili disallineamenti Iva

I forfettari versano l’Iva relativa agli acquisti in reverse charge, compresi quelli intracomunitari, entro il 16 del secondo mese successivo  a ciascuno dei trimestri solari. La modifica apportata dal decreto legislativo n. 81/2025 è ‘minimale’ e lascia sullo sfondo alcune problematiche interpretative che impongono agli operatori di muoversi con cautela. I forfettari non addebitano IVA e certificano l’esclusione in fattura, usando codici specifici. Le vendite UE non sono considerate cessioni intracomunitarie, quindi non serve il VIES. Per vendite a distanza sotto i 10.000 euro, si applicano regole nazionali; oltre tale soglia, è necessario assolvere l’IVA nello Stato di destinazione, anche tramite OSS o IOSS. Restano valide le regole su esportazioni, importazioni e servizi. La nuova scadenza riguarda solo il versamento, mentre il termine per l’integrazione o autofattura resta al 16 del mese successivo all’operazione. Serve chiarimento ufficiale per unificare le due scadenze.


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