Immobili venduti all’asta nel fallimento: imponibile il prezzo dichiarato
Con la sentenza 565/2025 la Cgt di secondo grado delle Marche ha disposto che la vendita di un complesso immobiliare realizzata nell’ambito di una procedura fallimentare competitiva e intervenuta tra l’affittuaria del complesso e il fallimento non è soggetta alla rettifica di valore prevista perché la base imponibile è determinata ex art. 44 del Tur ed è data dal prezzo dichiarato. Nel caso analizzato il fallimento esperiva varie procedure di vendita all’incanto, tutte andate deserte. L’ultima prevedeva il prezzo di aggiudicazione di 7 milioni di euro. Il curatore richiedeva ed otteneva da parte degli organi fallimentari preposti l’autorizzazione a vendere all’affittuario, che aveva formulato l’offerta, al prezzo di base dell’ultima asta andata deserta: 7 milioni. L’Agenzia emetteva un atto di rettifica e rivalutava il complesso aziendale in 16.770.000 e riliquidava le imposte nei confronti sia dell’acquirente che della curatela venditrice.