Cautela sul contributo unificato
Con l’ordinanza n. 13145 dello scorso 17 maggio la Cassazione civile ha affermato che la dichiarazione del difensore, attinente alla determinazione del contributo unificato, è ininfluente sul valore della domanda, in quanto è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, ma, ove sia errata, può costituire una grave ed eccezionale ragione di compensazione delle spese processuali dell’impugnazione proposta dalla parte che voglia emendare l’errore in cui ha indotto il giudice adito nella determinazione dello scaglione applicabile per liquidare le spese nel provvedimento da lui emesso. Accogliendo il ricorso i giudici di piazza Cavour hanno condannato la ricorrente alla rifusione in favore dell’Ader delle spese processuali del verdetto di secondo grado.