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Servitù di passo condizionata

Con la recente ordinanza n. 17287, pubblicata lo scorso 26 giugno la Cassazione civile ha chiarito che ai fini dell’acquisto a titolo di usucapione di una servitù di passaggio non basta l’esercizio soltanto sporadico del passaggio. Di conseguenza, se il passaggio pedonale è stato utilizzato per oltre 20 anni ma soltanto in determinate fasce orarie, coincidenti con l’apertura dei negozi esistenti sul luogo e del relativo cancello di accesso, non può dirsi usucapita alcuna servitù di passaggio. E questo perché, in tali condizioni, il passaggio presuppone necessariamente la collaborazione dei proprietari dell’area che detengono le chiavi del cancello. E, in ogni caso, per usucapire la servitù di passo necessita che tale attività sia stata esercitata senza alcun limite e contestazioni per l’intero periodo di tempo previsto dalla legge. 


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