Concordato in continuità legittimo anche senza cessione dell’immobile
Il Tribunale di Roma ha affrontato il caso di un concordato preventivo in continuità diretta in cui la proponente intendeva mantenere un immobile di grande valore, non strategico per l’attività aziendale. In base all’art. 2740 c.c., il debitore dovrebbe destinare tutto il patrimonio al soddisfacimento dei creditori, ma il Tribunale ha riconosciuto eccezioni in presenza di apporti “per equivalente”. In particolare, ha ritenuto legittima la proposta se il bene, pur estraneo alla continuità aziendale, genera flussi rilevanti (come canoni di locazione) o serve da garanzia per ottenere risorse per i creditori. I giudici hanno richiamato anche la sentenza 348/2025 della Cassazione e sottolineato la necessità di valutazioni economiche concrete per dimostrare che la mancata cessione dell’immobile non danneggi i creditori. La proposta è quindi ammissibile se il valore del bene viene compensato da benefici equivalenti e verificabili.