Il debito verso la società resiste alla sua cancellazione dal Registro
Le Sezioni unite della Cassazione, nella sentenza n. 19750 dello scorso 16 luglio, hanno deciso che il debitore di una società cancellata dal Registro delle imprese non può pretendere di ritenere estinto il suo debito per effetto della cancellazione, anche se il credito non risulti dal bilancio finale di liquidazione: tale credito, in conseguenza della cancellazione, diventa un credito degli ex soci e si estingue solo se costoro esprimono inequivocabilmente, anche in modo concludente, la volontà di rinunciare a tale credito. Grava in ogni caso sul debitore l’onere di provare l’estinzione del debito che egli aveva contratto verso la società poi cancellata.
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