Distacco fittizio, obblighi ripartiti tra i due datori
Con la sentenza n. 26615 dello scorso 21 luglio la Corte di cassazione ha sostenuto che in caso di distacco fittizio di lavoratori, gli obblighi di prevenzione e protezione gravano sia sul distaccante fittizio, che mantiene la qualifica formale di datore di lavoro, sia su colui presso il quale i lavoratori sono distaccati, che assume la qualifica di datore di lavoro di fatto, dal momento che si serve concretamente degli stessi. Nel caso analizzato i giudici di legittimità si sono pronunciati in merito ad una sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli che si era pronunciata sull’infortunio, avvenuto presso una stazione ferroviaria, di due lavoratori travolti dal solaio di copertura che erano stati incaricati di demolire.