Per l’appalto leggero requisiti doc
La sezione Lavoro della Corte di cassazione, nella sentenza n. 18945 dello scorso 10 luglio, ha stabilito che non sono sufficienti l’alto numero dei lavoratori ceduti e la loro elevata professionalità a integrare un autentico appalto leggero: per accertare se l’operazione è genuina, e non invece un’intermediazione fittizia di manodopera, il giudice è tenuto a verificare se i lavoratori ceduti costituiscono un gruppo coeso per professionalità, con precisi legami organizzativi preesistenti alla cessione e uno specifico know-how. È questo che consente di individuarli come una struttura unitaria idonea dal punto di vista funzionale e non come una sommatoria di dipendenti. Accolti cinque dei motivi del ricorso proposto dai lavoratori che contestano l’autenticità dell’appalto e chiedono in subordine che sia dichiarata la codatorialità fra la banca e la spa cui è stato appaltato il recupero crediti dall’istituto.