Niente contraddittorio per atti notificati prima del 30 aprile 2024
La Cgt di Siracusa, con la sentenza n. 1326/2025, ha stabilito che la normativa sul contraddittorio preventivo ex art. 6-bis dello Statuto del contribuente non trova applicazione qualora l’atto o l’invito che lo precede non solo siano stati emessi ma anche notificati prima del 30 aprile 2024. Il caso è nato dalla notifica di un Pvc a un’associazione, a seguito di un controllo eseguito al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per fruire delle agevolazioni di cui alla legge 389/1991 e dal quale emergevano violazioni fiscali. L’Ufficio emanava un atto di accertamento con il quale accertava in capo alla contribuente un maggior imponibile Ires, Irap e Iva. L’associazione impugnava l’atto, eccependo, tra l’altro, la violazione dell’art. 6-bis relativo al principio del contraddittorio. I giudici hanno accolto il ricorso, dopo aver ripercorso l’excursus normativo.