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Usufrutto e nuda proprietà: tassabile solo la plusvalenza

La cessione di nuda proprietà e usufrutto a due acquirenti non fa scattare la tassazione dei proventi come redditi diversi per il venditore. Solo se ricorrono le condizioni temporali può configurarsi una plusvalenza tassabile. Questo, uno degli effetti della norma d’interpretazione autentica contenuta nell’art. 1-bis del decreto fiscale, introdotto in fase di conversione, che si ritiene operi retroattivamente dal periodo d’imposta 2024. La norma distingue tra cessione e costituzione di diritti reali immobiliari, con effetti fiscali differenti. Se il cedente perde ogni diritto, si applica la disciplina delle plusvalenze. Se, invece, mantiene un diritto, si genera un reddito diverso. L’interpretazione smentisce alcune pronunce delle Entrate, tra cui la risposta 133/2025, che aveva considerato la cessione dell’usufrutto come reddito tassabile separato. Le nuove regole uniformano il trattamento fiscale, chiarendo i casi di tassazione ai fini Irpef o Ires. 


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