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Composizione negoziata, il blocco delle linee di credito va motivato

Nella composizione negoziata della crisi emergono inevitabili frizioni tra l’esigenza di proteggere l’impresa e la prosecuzione dei rapporti bancari. L’ordinanza del Tribunale di Bologna del 6 giugno 2024 ha affrontato la questione, in seguito alla richiesta di un’imprenditrice di vietare alle banche il rifiuto di adempiere contratti pendenti e di ripristinare le linee di credito sospese. I giudici hanno qualificato la domanda come misura cautelare, strumentale a garantire la continuità aziendale durante il tentativo di risanamento. Hanno richiamato l’articolo 16 del Codice della crisi, che impedisce alle banche di recedere dai contratti solo perché è stata avviata la composizione. Sarebbe infatti contrario ai principi di buona fede privare l’impresa della liquidità necessaria proprio quando si espone con trasparenza ai creditori. Ne consegue che la banca, senza giusta causa, non può interrompere il credito, pena responsabilità per danno. La misura cautelare è stata ritenuta legittima sulla base di fumus boni iuris e periculum in mora. Determinante era il ruolo delle linee di credito nel sostenere il piano di risanamento. Il tribunale ha quindi accolto l’istanza cautelare, rinviando invece la decisione sulle ulteriori misure protettive invocate dalla debitrice.


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