Fondazioni, dallo statuto faro per fusioni e scissioni
Terzo settore. Il Consiglio notarile di Milano, con la massima n. 20 dello scorso 22 luglio, ha chiarito l’ambito applicativo delle operazioni di trasformazioni, fusione e scissione. Il Dlgs 117/20217 ammette la possibilità per fondazioni e associazioni riconosciute e non di attuare reciproche trasformazioni, fusioni e scissioni, salvo un divieto espresso dell’atto costitutivo. Condizione, quella relativa all’assenza di una previsione statutaria contraria, che va letta nell’ottica del principio di sussidiarietà, come forte valorizzazione dell’autonomia statutaria nella determinazione delle regole dell’ente. E proprio in questa direzione va il principio enucleato nella massima n. 20, secondo cui l’atto costitutivo può escludere il ricorso solo ad alcune operazioni straordinarie, ammettendone altre. In tal senso, si potrà escludere il ricorso alla trasformazione, ammettendo fusione e scissione, oppure escludere solo una di queste oppure solo la trasformazione.