Danni da trasfusione, motivazione forte per discostarsi dalla Ctu
La Corte di cassazione, con l’ordinanza dello scorso 4 agosto n. 22388 ha chiarito che per escludere la responsabilità civile per danni da emotrasfusioni di sangue infetto, il giudice di merito che intende discostarsi dalla perizia deve esplicitare un percorso logico-giuridico trasparente, sorretto da corretti criteri tecnico-scientifici, e valutare le concause alla luce del principio della prevalenza probabilistica. I giudici di piazza Cavour si sono pronunciati in merito a una vicenda risalente agli anni Ottanta, che ha visto gli eredi di un paziente deceduto dopo aver contratto epatite C da emotrasfusioni convenire in giudizio il ministero della Salute per il risarcimento dei danni. Secondo la Suprema corte per superare le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, servono argomentazioni alternative fondate su corrette basi scientifiche. Sicché non può essere disattesa con affermazioni apodittiche, ma solo mediante un percorso argomentativo fondato su criteri metodologici corretti e su una coerente valutazione critica.