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No alla percentuale minima di pagamento dei creditori

Con la sentenza 26 giugno 2025 la Corte d’Appello di Milano ha affrontato il tema dell’omologazione trasversale in un concordato in continuità, contestato dall’Agenzia delle Entrate. L’Amministrazione sosteneva l’assenza di plusvalore rispetto alla liquidazione, ritenendo il maggiore corrispettivo per la vendita di un immobile mera finanza esterna. I giudici hanno chiarito che il surplus derivava invece dalla continuità, poiché l’offerta era motivata dalla strumentalità dell’immobile all’attività d’impresa. Tuttavia, hanno precisato che la presenza di un valore eccedente non è sempre necessaria: è richiesta solo quando l’omologazione dipende dall’approvazione della golden class. Nel caso di approvazione a maggioranza delle classi è sufficiente il rispetto della regole generale. Non esiste una soglia minima prefissata in merito al soddisfacimento dell’Erario: basta che il concordato assicuri un trattamento migliore della liquidazione. 


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