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Il concordato con assuntore non è una terza via della procedura

Il concordato preventivo con assuntore non costituisce una terza via della procedura. A stabilirlo il Tribunale di Verona, con il decreto dello scorso 7 luglio che chiude alla possibilità della ‘fluidità di genere’ nelle procedure concorsuali e, in prospettiva, disincentiva l’incremento degli incontri ravvicinati con il terzo tipo di concordato. Secondo il Tribunale la disciplina dipende dalla provenienza delle risorse: se derivano dall’attività d’impresa, il piano è in continuità, se provengono da liquidazioni o da apporti esterni si applicano le regole del concordato liquidatorio. Nel caso esaminato, pur essendo l’azienda affittata e inclusa nel perimetro dell’assunzione, le risorse non provenivano dalla gestione, imponendo quindi la disciplina liquidatoria con i relativi vincoli. L’assuntore viene così equiparato a un acquirente del compendio concordatario, senza procedura competitiva ma soggetto alle regole liquidatorie. 


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