Dimissioni revocabili anche nel periodo di prova
L’articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2015 consente al dipendente di revocare le dimissioni entro 7 giorni dalla trasmissione del modello telematico, con conseguente ripristino del rapporto di lavoro. La misura si applica anche nel periodo di prova. Alla luce di ciò la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 24911/2025, ha sostenuto che se il lavoratore in prova, dopo aver rassegnato le dimissioni, ci ripensa nel termine dei 7 giorni previsti dalla legge, il rapporto di lavoro si ricostituisce e il datore di lavoro non può liberarsi dall’obbligo di consentirne il completamento con il mero versamento risarcitorio. È priva di fondamento, dunque, la disciplina sulla revoca che non sarebbe applicabile alle dimissioni rese durante il periodo di prova.