Comporto disabili, al giudice la verifica della congruità
Con la sentenza dello scorso 11 settembre (C-5/24) la Corte di giustizia Ue sostiene che non contrasta con la Direttiva europea 2000/78/CE e non è discriminatoria dei lavoratori disabili una normativa nazionale che prevede una conservazione del posto di lavoro per malattia di 180 giorni al quale può aggiungersi, in taluni casi e su richiesta del lavoratore, un periodo di aspettativa non rinnovabile di 120 giorni. Tuttavia, questa normativa, seppur non specifica per i portatori di handicap, non può esimere il datore di lavoro dall’adozione di soluzioni ragionevoli, che senza un onere eccessivo, possono in qualche modo consentire il mantenimento occupazionale. La congruità della disciplina nazionale e della sua previsione di eventuali soluzioni ragionevoli è rimessa al giudice nazionale. Con questa pronuncia la Corte Ue risponde all’ordinanza di rinvio del Tribunale di Ravenna in una causa di licenziamento per superamento del periodo di comporto di una lavoratrice dipendente la cui disabilità era conosciuta dopo il recesso.