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Accollo del debito limitato

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 246 di ieri, ha sostenuto che sul versante tributario l’accollo del debito è consentito nei soli casi in cui si proceda ai relativi versamenti con le modalità ordinarie previste dalle discipline vigenti. Di contro l’accollante, pena la configurazione di un illecito sanzionabile, non può procedere utilizzando in compensazione propri crediti vantati nei confronti dell’erario. Quest’ultima situazione si verifica nel caso di Reti di imprese in cui un retista, titolare di posizioni creditorie, provveda a pagare i debiti facenti capo ad un altro contraente avvalendosi delle stesse. La compensazione è ammessa unicamente tra crediti e debiti del medesimo soggetto. L’istituto dell’accollo non è utilizzabile ricorrendo alla compensazione di cui all’art. 17 del Dlgs 241/1997.


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