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Assegno mensile all’ex partner se si rompe l’unione civile

Con l’ordinanza n. 25495 di ieri la Corte di cassazione ha esteso l’assegno mensile anche all’ex partner quando si rompe l’unione civile. I parametri sono i medesimi seguiti per il contributo dovuto in caso di divorzio: l’ex che rinuncia alla carriera per l’altro, un reddito molto più basso e l’impossibilità di guadagni propri. I giudici della Suprema corte hanno accolto il ricorso di una donna gay che chiedeva alla ex compagna il ‘mantenimento mensile’ in quanto aveva rinunciato alla sua attività per consentire all’altra di fare carriera. Secondo gli ‘ermellini’ nell’ambito delle unioni civili, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, l’assegno divorzile può riconoscersi ove se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativa-compensativa. La sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno che nel caso affrontato non viene parametrato al tenore di vita ma a quanto necessario per soddisfare le esigenze assistenziali dell’avente diritto. 


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