Restituzione dell’Iva non dovuta
L’Agenzia delle Entrate ha dedicato la risoluzione n. 50/E del 3 ottobre 2025 all’articolo 30-ter del Dpr n. 633/1972 ovvero al decreto Iva. In particolare il documento si sofferma sul caso di applicazione di un’Iva non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi accertata in via definitiva dagli uffici delle Entrate.
Il comma 1 dell’art. 30-ter del decreto in parola consente al soggetto passivo di presentare ‘domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione’. Il comma 2 contempla, invece, il ‘caso di applicazione di un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria’, prevedendo che, in tale ipotesi, ‘la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa’.
Pertanto, la citata disciplina del rimborso dell’Iva garantisce al cedente/prestatore la possibilità di ottenere il rimborso dell’imposta inizialmente versata all’Erario.
Tale possibilità è subordinata all’avvenuta restituzione al cessionario/committente dell’imposta indebitamente addebitata in fattura, imposta che lo stesso cessionario/committente deve aver restituito all’Erario a seguito di un accertamento definitivo.