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Licenziamenti, termine per la revoca non legato al motivo d’impugnazione

Dopo aver chiarito che il termine di 15 giorni per la revoca del licenziamento si perfeziona con il mero invio della revoca al lavoratore, la Corte di cassazione, con due sentenze gemelle, è tornata sul tema relativo a lavoratrici in stato di gravidanza. I giudici di legittimità hanno smentito la decisione della Corte d’appello di Venezia, che aveva fatto iniziare il termine dalla conoscenza dello stato di gravidanza. La Cassazione ha chiarito che la revoca è un diritto potestativo eccezionale esercitabile solo entro il termine perentorio: oltre tale limite, essa diventa una semplice proposta negoziale, efficace solo se accettata dal lavoratore. Nella seconda sentenza, è stato precisato che la ricostituzione del rapporto richiede un accordo espresso o accettazione esplicita, non bastando comportamenti concludenti. 


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