Casa, rete familiare e conti correnti provano il centro di interessi all’estero
Con la sentenza n. 1880/25/2025 la Cgt della Lombardia ha affermato che non è soggetto a imposizione fiscale in Italia il contribuente che provi di aver stabilito all’estero la propria residenza e di avere all’estero il centro degli interessi economici e personali. Nel caso analizzato dalla Corte un contribuente contestava l’accertamento per omissione della compilazione del quadro RW relativo a disponibilità finanziarie detenute in Svizzera per l’anno 2012. I giudici di primo grado avevano respinto il ricorso, ritenendo prevalente la presunzione di legame con l’Italia. La Corte di secondo grado, invece, ha accolto l’appello sulla base della documentazione prodotta dalla contribuente relativa all’effettivo trasferimento e alla collocazione a Zurigo del centro dei suoi interessi. Decisivi i profili anagrafici, personali e patrimoniali: nessun prelievo in Italia.