La firma della clausola ‘visto e piaciuto’ non garantisce tutti i vizi
Con l’ordinanza n. 27968 di ieri la Corte di cassazione ha ribadito che la firma della clausola ‘visto e piaciuto’ non esclude la garanzia per vizi della cosa venduta quando il venditore, in mala fede, abbia occultato tali vizi. L’utilizzo di questa clausola serve a ribaltare l’allocazione del rischio nella vendita che di default grava sul venditore. Questa garanzia tuttavia non opera se al momento del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa; identicamente, la garanzia per vizi non è dovuta dal venditore per i difetti che fossero facilmente riconoscibili all’acquirente, salvo che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi. L’esonero non può spingersi al caso del venditore che, con mala fede, taccia all’acquirente l’esistenza del vizio occulto.