Professionisti, nel reddito i rimborsi chilometrici
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 270/2025 all’istanza presentata da un professionista in merito ai rimborsi chilometrici, ha chiarito che il rimborso di questa tipologia di spesa sostenuta dai lavoratori autonomi, pur se commisurato ai chilometri effettivamente percorsi, non rappresenta un rimborso di spesa ‘addebitata analiticamente’ al committente e, pertanto, concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo in base all’art. 5, comma 1, del Tuir ferme restando la deducibilità delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione dell’incarico. Nel caso dei rimborsi chilometrici l’Amministrazione finanziaria sostiene che manchi l’analiticità richiesta dalla norma per poter escludere il relativo rimborso dalla formazione del reddito di lavoro autonomo con la conseguenza che tali somme dovranno essere considerate a tutti gli effetti dei compensi, con l’ulteriore obbligo, per il committente, di assoggettarli a ritenuta a titolo d’acconto del 20%.(Ved. anche Italia Oggi: ‘Spese chilometriche: compensi’ – pag. 26)