Durc di congruità solo per opere svolte in cantiere
Il ministero del Lavoro, con l’interpello 4/2025, scioglie i dubbi applicativi in merito alla verifica di congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili. In caso di appalti edili, l’impresa committente è tenuta ad ottenere la dimostrazione che l’importo di manodopera necessario alla realizzazione dell’opera sia congruo secondo i parametri dettati dal decreto 143 del 25 giugno 2021 del ministero del Lavoro, attuativo dell’articolo 8 del Dl 76/2020. L’attestazione di congruità è rilasciata dalla Cassa edile territorialmente competente, secondo le modalità e i termini previsti dal Dm 143/2021 e aggiornati con successivi atti condivisi con le parti sociali. La verifica sulla congruità della manodopera impiegata dall’appaltatore in cantiere deve riguardare solo le attività rientranti nel settore edile, sono escluse le altre attività anche se sono connesse con la fornitura.