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Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’Ires con aliquota ridotta – Legge di Bilancio 2025

La legge di Bilancio 2025 ha previsto, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, una riduzione di quattro punti percentuali dell’Ires per determinati soggetti. Il decreto del Mef 8 agosto 2025 all’articolo 12 ha disposto che ai fini del monitoraggio l’Agenzia delle Entrate istituisce appositi codici tributo per il versamento dell’Ires ridotta. 

Con la risoluzione n. 57/E del 17 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha istituito due codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’Ires con aliquota ridotta. Ci riferiamo al codice tributo ‘2048’ denominato ‘Ires – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge di Bilancio 2025 – Acconto seconda rata o in unica soluzione’ e ‘2049’ denominato ‘Ires – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge di Bilancio 2025 – Saldo’. 

Per consentire il versamento, tramite modello F24 enti pubblici (F24 EP) dell’imposta in argomento, sono istituiti i codici tributo: ‘204E’ denominato ‘Ires – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge di Bilancio 2025 – Acconto seconda rata o in unica soluzione’ e ‘205E’ denominato ‘Ires – articolo 1, commi da 435 a 444, della legge di Bilancio 2025 – Saldo’.