Fondo pensione straniero, ritenute da rimborsare
Con la sentenza n. 218/1/2025 la Cgt di secondo grado dell’Abruzzo ha sostenuto che è legittimo il rimborso integrale delle ritenute subite da un fondo pensione israeliano su dividendi percepiti nel 2017 e nel 2018 da società italiane perché le norme domestiche che riservano un trattamento fiscale di sfavore verso Oicr esteri, anche extra-Ue, percettori di dividendi, violano la libertà di circolazione dei capitali ai sensi dell’art. 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. Secondo i giudici tributari d’appello l’esonero da ritenuta disposto dall’art. 27, comma 3, del Dpr 600/1973 per gli utili corrisposti agli Oicr istituiti in Paesi Ue o See trasparenti dovrebbe essere applicato in senso ampio anche prima della decorrenza del 1°gennaio 2021.
 
                        