Favoreggiamento reale senza messa alla prova
L’esclusione del favoreggiamento reale dai reati per i quali è consentita la sospensione del processo e la messa alla prova dell’imputato non determina la violazione della Costituzione. Lo ha stabilito la Consulta con la sentenza n. 157 depositata ieri. I giudici delle leggi hanno dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità sollevate dal Gup del Tribunale di Taranto, in riferimento all’art. 168-bis, primo comma, del Codice penale. Il Gup ha ritenuto che l’art. 168-bis in parola violi gli articoli 3 e 27 della Costituzione nella parte in cui non consente all’imputato, anche su proposta del pm, di accedere alla sospensione del processo con messa alla prova, in relazione al delitto di favoreggiamento reale. Ad essere violato sarebbe in particolare l’articolo 3 della Costituzione perché tale esclusione determinerebbe una disparità di trattamento rispetto ai delitti di favoreggiamento personale per il quale invece è consentito l’accesso alla messa alla prova. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Messa alla prova ampia’ – pag. 20)