Giudicato esterno con la prova
Alla parte che eccepisce il giudicato esterno compete l’onere di fornire la prova producendo la sentenza emessa in altro procedimento, corredata di idonea certificazione, dalla quale risulti che la stessa non è soggetta ad impugnazione. Lo ha chiarito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 26546 dello scorso 2 ottobre sul giudizio di opposizione promosso innanzi il Giudice di pace di Roma da un condominio avverso una cartella Cosap. L’opposizione veniva notificata al Comune di Roma e ad Equitalia Gerit spa, che si costituivano in giudizio.
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