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Vendo casa se c’è la conformità

La Corte di cassazione, nella sentenza n. 27531 dello scorso 15 ottobre, ha definito il perimetro di validità degli atti di compravendita immobiliare. Proprio nelle vendite di immobili ad uso abitativo basta la dichiarazione di conformità catastale da parte dell’intestatario, oppure l’attestazione del tecnico incaricato, anche se poi non dovesse corrispondere al vero: la nullità ha infatti natura formale e testuale, nel senso che risulta legata all’assenza delle dichiarazioni e non alla loro veridicità, mentre il giudice non è tenuto a rilevare la falsità, a meno che non sia evidente anche a un soggetto inesperto. La dichiarazione mendace può comunque costituire fonte di responsabilità civile e in astratto anche penale, ma l’eventuale falsità non incide sulla validità dell’atto. La nullità scatta solo se nell’atto di trasferimento dell’immobile manca la dichiarazione dell’intestatario o l’attestazione del tecnico. Analogo principio vale anche nell’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto di trasferimento immobiliare. 


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