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Il regolamento del costruttore può limitare il condominio

Nello Studio n. 37-2025 C il Consiglio nazionale del Notariato ha fatto un’approfondita rassegna del regolamento condominiale elaborato dalle imprese costruttrici contestualmente alle vendite delle singole unità immobiliari che compongono il fabbricato appena ultimato. È illecita la riserva al costruttore del potere di nominare l’amministratore e di fissare la durata per la ragione che all’assemblea del condominio non può essere sottratto il potere di nomina e revoca: lo si desume dall’art. 1138, comma 4, del Codice civile che richiama l’inderogabilità dell’art. 1129 sulla nomina dell’amministratore e dei quorum per la sua elezione. La riserva privata incide su competenze e durata fissata dalla legge e dunque non può trovare posto nel regolamento condominiale. 


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