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La strategia alternativa che blocca la prescrizione fuori dall’aula di giustizia

La prescrizione estingue i diritti per inerzia del titolare, ma può essere interrotta con atti previsti dagli artt. 2943 e 2945 c.c., come la costituzione in mora o il riconoscimento del debito. Tuttavia, l’efficacia interruttiva degli atti stragiudiziali vale solo per i diritti di credito, non per diritti potestativi o reali. In tali casi, come l’impugnazione di delibere condominiali o le azioni dei legittimari lesi, l’interruzione può avvenire tramite Adr (negoziazione assistita o mediazione civile), purché comunicate al destinatario. Tale effetto vale anche per la mediazione facoltativa, poiché la normativa europea e la giurisprudenza ne riconoscono la funzione interruttiva e deflattiva del contenzioso. 


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