Dall’avvocato prestazione di servizi: sull’onorario va sempre calcolata l’Iva
Costituisce una prestazione di servizi la rappresentanza in giudizio svolta da un avvocato a titolo gratuito a favore del proprio cliente. Di conseguenza, se la controparte soccombente è tenuta a pagare al legale della parte avversa, in caso di successo, un onorario minimo previsto dalla legge, l’attività del legale in quanto prestazione di un servizio comporta l’applicazione della direttiva 2006/112/Ce relativa al sistema comune sul valore aggiunto. Lo stabilisce la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza (causa C-744/23, Zlakoc) depositata lo scorso 23 ottobre, su rinvio pregiudiziale dei giudici bulgari. Nel caso analizzato un consumatore aveva citato in giudizio una finanziaria con la quale aveva stipulato un contratto di fideiussione per un credito al consumo. Il ricorrente era rappresentato da un avvocato che aveva prestato la propria attività pro bono.