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Veto al cambio anticipato di contratto anche se c’è l’intesa con i lavoratori

La Corte di cassazione stabilisce che il datore di lavoro non può disapplicare un Ccnl prima della sua scadenza, anche se in azienda è stato sottoscritto un accordo di armonizzazione conforme alle regole sulla rappresentanza del 2014. Solo le organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl possono disdirlo anticipatamente, mentre il datore non ha questo potere se il contratto collettivo ha una durata determinata. L’accordo aziendale non può dunque autorizzare il passaggio a un diverso Ccnl prima del termine. La decisione riguarda un’azienda che aveva sostituito il Ccnl metalmeccanici con quello del terziario tramite intesa interna: operazione ritenuta illegittima. Neppure le firme dei lavoratori ‘per ricevuta e accettazione’ sono valide come consenso: prevale l’indisponibilità del recesso anticipato dai Ccnl.


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