Crediti Dta, no a compensazione
Con la risposta n. 300 dello scorso 4 dicembre l’Agenzia delle Entrate ha espresso una posizione interpretativa che conferma le recenti risposte nn. 259 e 253. I crediti d’imposta originatisi dalla trasformazione delle DTA, anche in regime ordinario, possono essere ceduti a un soggetto terzo, il quale però potrà soltanto attenderne il relativo incasso, essendo inibiti utilizzi in compensazione ed ulteriori trasferimenti. L’Agenzia ha confermato che l’acquisto di un credito chiesto a rimborso esclude non solo la possibilità di ulteriore cessione, ma anche la compensazione dello stesso, in quanto quest’ultima non rientra tra le modalità di utilizzo del credito da DTA da parte del cessionario che lo ha acquistato.