Eredi senza azione diretta per vittime d’incidente aereo
Ha carattere eccezionale e non è garantita automaticamente agli eredi delle vittime di un incidente aereo l’azione diretta dei soggetti danneggiati nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile civile. La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 3259 del 28 novembre 2025, conferma la decisione dei giudici di primo grado e spiega che l’esercizio diretto dell’azione deve essere previsto da una fonte normativa, quand’anche di carattere sovranazionale. L’art. 141 del Codice delle assicurazioni private dispone che in caso di sinistro derivante da circolazione stradale non derivante da caso fortuito, il passeggero trasportato ha diritto ad essere risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti coinvolti. Nessuna azione diretta contro l’impresa di assicurazione spetta ai familiari della vittima.