Iva al 10% per la gestione rifiuti e aliquota ordinaria sulla tariffa
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 310/2025 dello scorso 11 dicembre, ha chiarito che l’attività di gestione della Tari e dei rapporti con gli utenti per l’applicazione della stessa svolta per conto del Comune da una società affidataria è una prestazione amministrativa che deve essere fatturata con l’aliquota Iva del 22% al Comune autonomamente rispetto a quella, svolta dallo stesso soggetto, di gestione dei rifiuti per la quale si applica l’aliquota del 10%, in quanto la prima non può essere considerata accessoria alla seconda, perché non è tale da poterla ‘integrare, completare e rendere possibile’. La seconda, infatti, può essere effettuata anche autonomamente. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Gestione tassa rifiuti, Iva al 22%’ – pag. 26)