Dal 1°gennaio 2026 assegno di incollocabilità erogabile fino a 67 anni
Dal prossimo 1°gennaio sarà riconosciuto fino al compimento del 67°anno di età l’assegno di incollocabilità erogato dall’Inail su domanda degli invalidi del lavoro che non possano fruire dell’assunzione obbligatoria per la perdita di ogni capacità lavorativa o nel caso in cui dalla natura dell’invalidità di cui sono portatori emerga l’impossibilità di collocamento in un’attività lavorativa. Lo ha reso noto l’Inail nella circolare 55/2025 di ieri, che ha fornito anche le istruzioni operative destinate agli aventi diritto all’assegno. La normativa oggi in vigore prevede che possono ottenere l’assegno di incollocabilità, dal valore di 308 euro mensili i soggetti con età non superiore a 65 anni, una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34% per gli infortuni sul lavoro o malattie professionali denunciati sino al 31 dicembre 2006, una menomazione dell’integrità psicofisica di grado superiore al 20% per gli infortuni sul lavoro o malattie professionali denunciati dal 1°gennaio 2007. Gli interessati devono trovarsi, inoltre, in condizioni di non applicabilità del beneficio dell’assunzione obbligatoria.