Spese di trasferta tracciabili, obbligo per i rimborsi analitici
Spese di trasferta con mezzi di pagamento tracciabili: il dipendente non subisce alcuna tassazione sul rimborso ricevuto e l’impresa deduce la spesa sostenuta. Questa regola si applica esclusivamente ai rimborsi analitici e con riferimento alle spese di vitto, alloggio, taxi e servizi di noleggio con conducente. Possibile pagare in contanti i biglietti aerei, ferroviari e, molto probabilmente, anche l’imposta di soggiorno. Assonime, con la circolare n. 26 dello scorso 3 dicembre, illustra le caratteristiche del requisito di tracciabilità per le spese di trasferta sostenute in Italia e per le spese di rappresentanza introdotto dalla manovra 2025. L’associazione evidenzia alcune criticità e solleva dubbi, soprattutto considerando la sproporzione delle misure restrittive rispetto al circoscritto fenomeno di evasione fiscale che il legislatore ha inteso contrastare.