Frode Iva, avvisi nulli per difetto di prova
Operazioni inesistenti. Nelle contestazioni relative a presunte operazioni inesistenti, l’onere probatorio va ripartito: tra l’amministrazione finanziaria che deve dimostrare, attraverso elementi circostanziati, la natura fittizia delle operazioni; e il contribuente che è tenuto a fornire prova contraria, che non può limitarsi alla mera esibizione delle fatture o alla regolarità formale delle scritture contabili, strumenti facilmente falsificabili e utilizzabili per far apparire reale un’operazione che non lo è. Sono questi i principi richiamati dalla Corte di giustizia tributaria della Puglia nella sentenza n. 2766/3/2025.
questo articolo si trova a pagina 22