Non titolari di partita Iva: versamento 4a rata Irpef a titolo di primo acconto 2021 e saldo 2020
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modello REDDITI Persone Fisiche 2021), che si sono avvalsi del differimento previsto dall’art. 9-ter del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. “Decreto Sostegni bis”), inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.
COSA: Versamento 4a rata dell’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2020 e di primo acconto per l’anno 2021, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 – Irpef Saldo 4033 – Irpef acconto – prima rata
Non titolari di partita Iva: versamento 4a rata dell'acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modello REDDITI Persone Fisiche 2021), che si sono avvalsi del differimento previsto dall’art. 9-ter del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. “Decreto Sostegni bis”), inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.
COSA: Versamento 4a rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
Non titolari di partita Iva: versamento 6a rata Irpef a titolo di primo acconto 2021 e saldo 2020
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA – inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2021, REDDITI Persone Fisiche 2021) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2021
COSA: Versamento 6a rata dell’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2020 e di primo acconto per l’anno 2021, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,65%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 – Irpef Saldo 4033 – Irpef acconto – prima rata
Non titolari di partita Iva: versamento 6a rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA – inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2021, REDDITI Persone Fisiche 2021) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2021
COSA: Versamento 6a rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,65%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
Non titolari di partita Iva: versamento 6a rata Irpef a titolo di primo acconto 2021 e saldo 2020 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA – inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2021 REDDITI Persone Fisiche 2021) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2021 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA: Versamento 6a rata dell’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2020 e di primo acconto per l’anno 2021, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 – Irpef Saldo 4033 – Irpef acconto – prima rata
Non titolari di partita Iva: versamento 6a rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA – inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2021 REDDITI Persone Fisiche 2021) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2021 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA: Versamento 6a rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
Non titolari di partita Iva: versamento 4a rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modello REDDITI Persone Fisiche 2021), che si sono avvalsi del differimento previsto dall’art. 9-ter del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. “Decreto Sostegni bis”), inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.
COSA: Versamento 4a rata dell’addizionale regionale all’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l’anno d’imposta 2020, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 3801 – Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 – Interessi pagamento dilazionato tributi regionali
Non titolari di partita IVA: versamento 4a rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2021 e saldo 2020
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modello REDDITI Persone Fisiche 2021), che si sono avvalsi del differimento previsto dall’art. 9-ter del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. “Decreto Sostegni bis”), inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.
COSA: Versamento 4a rata dell’addizionale comunale all’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2020 e di primo acconto per l’anno 2021, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 3843 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – acconto 3844 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – saldo 3857 – INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO – AUTOTASSAZIONE – ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
Non titolari di partita Iva: versamento 6a rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA – inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2021, REDDITI Persone Fisiche 2021) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2021
COSA: Versamento 6a rata dell’addizionale regionale all’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l’anno d’imposta 2020, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,65%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 3801 – Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 – Interessi pagamento dilazionato tributi regionali
Non titolari di partita IVA: versamento 6a rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2021 e saldo 2020
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA – inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2021, REDDITI Persone Fisiche 2021) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2021
COSA: Versamento 6a rata dell’addizionale comunale all’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2020 e di primo acconto per l’anno 2021, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,65%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 3843 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – acconto 3844 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – saldo 3857 – INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO – AUTOTASSAZIONE – ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
Non titolari di partita Iva: versamento 6a rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA – inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2021 REDDITI Persone Fisiche 2021) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2021 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA: Versamento 6a rata dell’addizionale regionale all’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l’anno d’imposta 2020, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 3801 – Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 – Interessi pagamento dilazionato tributi regionali
Non titolari di partita IVA: versamento 6a rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2021 e saldo 2020 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA – inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2021 REDDITI Persone Fisiche 2021) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2021 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA: Versamento 6a rata dell’addizionale comunale all’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2020 e di primo acconto per l’anno 2021, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 3843 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – acconto 3844 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – saldo 3857 – INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO – AUTOTASSAZIONE – ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
Addizionale Ires per i soggetti che operano nel campo della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi 2021: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
CHI: Società ed enti commerciali residenti in Italia, con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, individuati dall’art. 3, comma 1, della legge n. 7 del 2009.
COSA: Versamento della 2a o unica rata dell’addizionale Ires, dovuta a titolo di acconto per l’anno 2021.
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 2014 – Addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas – Art. 3, c. 2, L. n. 7 del 06/02/2009 – Acconto seconda rata o in unica soluzione – Ris.n. 148/E del 09/06/2009
Tassa Etica 2021: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione dell'addizionale all'IRES
CHI: Soggetti IRES che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza.
COSA: Versamento della 2a o unica rata dell’addizionale Ires nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di acconto per l’anno 2021.
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 2005 – Addizionale all’IRES – art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 – Acconto seconda rata o in unica soluzione
Tassa Etica 2021: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione dell'addizionale all'IRPEF
CHI: Soggetti IRPEF che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza.
COSA: Versamento della 2a o unica rata dell’addizionale Irpef nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di acconto per l’anno 2021.
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 4004 – Addizionale all’IRPEF – art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 – Acconto seconda rata o in unica soluzione
Addizionale IRES per gli intermediari finanziari e per la Banca d'Italia: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione dell'addizionale all'IRPEF
CHI: Intermediari finanziari – escluse le società di gestione dei fondi comuni d’investimento e le società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24/02/1998, n. 58 – e Banca d’Italia.
COSA: Versamento 2a o unica rata dell’addizionale IRES nella misura del 2,5% per gli intermediari finanziari, a titolo di acconto per l’anno 2021.
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 2042 – Addizionale IRES per gli intermediari finanziari – ACCONDO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE – Art. 1, comma 65, Legge 28 dicembre 2015, n. 208
Presentazione a intermediari abilitati della scheda per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef
CHI: Persone fisiche non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi che intendono effettuare la scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef
COSA: Presentazione a intermediari abilitati della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef
MODALITÀ: Mediante consegna all’intermediario abilitato
Versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno
CHI: Soggetti obbligati ad assolvere l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno 2021 ed eventualmente la somma dell’imposta dovuta per le fatture emesse nel primo e secondo trimestre qualora tale somma sia di importo inferiore a 250 euro. I versamenti vanno effettuati tenendo distinti i singoli trimestri evidenziando il corrispondente codice tributo nel modello F24.
COSA: Pagamento, in unica soluzione, dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno. N.B.: Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014
MODALITÀ: Mediante il servizio presente nell’area riservata del soggetto passivo IVA/intermediario presente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il Modello F24 con modalità esclusivamente telematica oppure, per gli enti pubblici, con modello F24-EP
CODICI TRIBUTO: 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014
Non titolari di partita Iva: versamento 4a rata dell'acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modello REDDITI Persone Fisiche 2021), che si sono avvalsi del differimento previsto dall’art. 9-ter del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. “Decreto Sostegni bis”), inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.
COSA: Versamento 4a rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
Non titolari di partita Iva: Versamento da parte dei creditori pignoratizi
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modello REDDITI Persone Fisiche 2021), che si sono avvalsi del differimento previsto dall’art. 9-ter del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. “Decreto Sostegni bis”), inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.
COSA: Versamento 4a rata dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 – Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010
Non titolari di partita Iva: versamento 4a rata dell'IVIE a titolo di saldo 2020 e primo acconto 2021
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modello REDDITI Persone Fisiche 2021), che si sono avvalsi del differimento previsto dall’art. 9-ter del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. “Decreto Sostegni bis”), inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.
COSA: Versamento 4a rata dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2020 e di primo acconto per l’anno 2021, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4041 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO 4044 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA
Non titolari di partita Iva: versamento 4a rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2020 e primo acconto 2021
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modello REDDITI Persone Fisiche 2021), che si sono avvalsi del differimento previsto dall’art. 9-ter del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. “Decreto Sostegni bis”), inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.
COSA: Versamento 4a rata dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2020 e di primo acconto per l’anno 2021, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4043 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO 4047 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA
Non titolari di partita Iva: versamento 6a rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA – inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2021, REDDITI Persone Fisiche 2021) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2021
COSA: Versamento 6a rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,65%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
Non titolari di partita Iva: Versamento da parte dei creditori pignoratizi
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA – inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2021, REDDITI Persone Fisiche 2021) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2021
COSA: Versamento 6a rata dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,65%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 – Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010
Non titolari di partita Iva: versamento 6a rata dell'IVIE a titolo di saldo 2020 e primo acconto 2021
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA – inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2021, REDDITI Persone Fisiche 2021) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2021
COSA: Versamento 6a rata dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2020 e di primo acconto per l’anno 2021, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,65%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4041 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO 4044 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA
Non titolari di partita Iva: versamento 6a rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2020 e primo acconto 2021
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA – inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2021, REDDITI Persone Fisiche 2021) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2021
COSA: Versamento 6a rata dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2020 e di primo acconto per l’anno 2021, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,65%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4043 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO 4047 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA
Non titolari di partita Iva: versamento 6a rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA – inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2021 REDDITI Persone Fisiche 2021) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2021 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA: Versamento 6a rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
Non titolari di partita Iva: Versamento da parte dei creditori pignoratizi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA – inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2021 REDDITI Persone Fisiche 2021) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2021 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA: Versamento 6a rata dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 – Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010
Non titolari di partita Iva: versamento 6a rata dell'IVIE a titolo di saldo 2020 e primo acconto 2021 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA – inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2021 REDDITI Persone Fisiche 2021) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2021 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA: Versamento 6a rata dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2020 e di primo acconto per l’anno 2021, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4041 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO 4044 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA
Non titolari di partita Iva: versamento 6a rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2020 e primo acconto 2021 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA – inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2021 REDDITI Persone Fisiche 2021) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2021 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA: Versamento 6a rata dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2020 e di primo acconto per l’anno 2021, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4043 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO 4047 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA
IVIE 2021: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
CHI: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2021, REDDITI Persone Fisiche 2021 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2021 e dichiarazione IRAP 2021).
COSA: Versamento della 2a o unica rata dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di acconto per l’anno 2021.
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 4045 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE
IVAFE 2021: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
CHI: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2021, REDDITI Persone Fisiche 2021 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2021 e dichiarazione IRAP 2021).
COSA: Versamento della 2a o unica rata dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero a titolo di acconto per l’anno 2021.
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 4048 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE
Società fiduciarie: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione dell'IVIE 2021
CHI: Società fiduciarie con le quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione degli immobili detenuti all’estero a titolo di proprietà di altro diritto reale da persone fisiche residenti in Italia, e che abbiano ricevuto apposita provvista.
COSA: Versamento della 2a o unica rata dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, a titolo di acconto per l’anno 2021.
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 4046 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – ACCONTO
Non titolari di partita Iva: versamento 4a rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2020 e primo acconto 2021
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modello REDDITI Persone Fisiche 2021), che si sono avvalsi del differimento previsto dall’art. 9-ter del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. “Decreto Sostegni bis”), inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.
COSA: Versamento 4a rata dell’imposta sostitutiva operata nella forma della “cedolare secca”, a titolo di saldo per l’anno 2020 e di primo acconto per l’anno 2021, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – ACCONTO PRIMA RATA 1842 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – SALDO
Non titolari di partita Iva: versamento 6a rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2020 e primo acconto 2021
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA – inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2021, REDDITI Persone Fisiche 2021) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2021
COSA: Versamento 6a rata dell’imposta sostitutiva operata nella forma della “cedolare secca” a titolo di saldo per l’anno 2020 e di primo acconto per l’anno 2021, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,65%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – ACCONTO PRIMA RATA 1842 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – SALDO
Non titolari di partita Iva: versamento 6a rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2020 e primo acconto 2021 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA – inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2021 REDDITI Persone Fisiche 2021) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2021 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA: Versamento della 6a rata dell’imposta sostitutiva operata nella forma della “cedolare secca”, a titolo di saldo per l’anno 2020 e di primo acconto per l’anno 2021, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – ACCONTO PRIMA RATA 1842 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – SALDO
CEDOLARE SECCA 2021: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
CHI: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2021, REDDITI Persone Fisiche 2021 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2021 e dichiarazione IRAP 2021).
COSA: Versamento della 2a o unica rata dell’imposta sostitutiva nella forma della c.d. “cedolare secca”, dovuta a titolo di acconto per l’anno 2021.
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1841 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE
IRES 2021: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
CHI: Soggetti Ires tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (modello REDDITI SC 2021 e modello ENC 2021), con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizi.
COSA: Versamento della 2a o unica rata dell’Ires dovuta a titolo di acconto per l’anno 2021.
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 2002 – IRES Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
Maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires per le società non operative": Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione 2021
CHI: Società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita semplice) e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano “di comodo” (vale a dire “Società non operative” e “Società in perdita sistematica”).
COSA: Versamento della 2a o unica rata della maggiorazione di 10,5% dell’aliquota Ires di cui all’art. 75 del TUIR dovuta a titolo di acconto per l’anno 2021.
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 2019 – Maggiorazione IRES – ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE – art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.
IRAP 2021: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
CHI: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2021, REDDITI Persone Fisiche 2021 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2021 e dichiarazione IRAP 2021).
COSA: Versamento della 2a o unica rata dell’Irap dovuta a titolo di acconto per l’anno 2021.
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 3813 – Irap acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
IRAP 2021: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
CHI: Soggetti Ires tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IRAP 2021, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
COSA: Versamento della 2a o unica rata dell’Irap dovuta a titolo di acconto per l’anno 2021.
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 3813 – Irap acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia
CHI: Persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 che intendono optare per l’assoggettamento all’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero di cui al comma 2 dell’art. 24-bis del D.P.R. n. 917/1986
COSA: Presentazione dell’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti strumentale all’opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. All’istanza di interpello deve essere allegata la check-list denominata “Opzione per l’imposta sostitutiva per i nuovi residenti”
MODALITÀ: L’istanza di interpello è presentata dal contribuente all’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Accertamento mediante consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento ovvero presentazione per via telematica attraverso l’impiego della casella di posta elettronica certificata. In tale ultimo caso l’istanza di interpello è inviata alla casella PEC dc.acc.nuoviresidenti@pec.agenziaentrate.it. Per i soggetti non residenti senza domiciliatario nel territorio dello Stato, l’istanza di interpello può essere trasmessa alla casella di posta elettronica ordinaria dc.acc.upacc@agenziaentrate.it
Non titolari di partita Iva: versamento 4a rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modello REDDITI Persone Fisiche 2021), che si sono avvalsi del differimento previsto dall’art. 9-ter del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (cd. “Decreto Sostegni bis”), inserito dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106.
COSA: Versamento 4a rata dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell’art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1100 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
Non titolari di partita Iva: versamento 6a rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA – inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2021, REDDITI Persone Fisiche 2021) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2021
COSA: Versamento 6a rata dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell’art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,65%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1100 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
Non titolari di partita Iva: versamento 6a rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA – inclusi coloro che partecipano in attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2021 REDDITI Persone Fisiche 2021) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2021 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
COSA: Versamento 6a rata dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell’art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,32%
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1100 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
CHI: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2021, REDDITI Persone Fisiche 2021 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2021 e dichiarazione IRAP 2021).
COSA: Versamento 2a o unica rata dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15% sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di acconto per l’anno 2021.
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1855 – Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni – ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE – Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018
Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità 2021: Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
CHI: Persone fisiche tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (modello REDDITI PF 2021) e che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età
COSA: Versamento della 2a o unica rata dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali dovuta a titolo di acconto per l’anno 2021.
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1794 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE – Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011
Imposta sostitutiva sul regime forfetario agevolato 2021: versamento acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
CHI: Persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
COSA: Versamento della 2a o unica rata dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2020, a titolo di acconto per l’anno 2021.
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore
CODICI TRIBUTO: 1791 – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Acconto seconda rata o in unica soluzione – art. 1, c. 64, legge n. 190/2014
Presentazione modello "REDDITI PF 2021" e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef
CHI: Persone fisiche obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica nonché quelle non obbligate che hanno scelto l’invio telematico
COSA: Presentazione della dichiarazione dei redditi modello “REDDITI PF 2021” e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef
MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel
Dichiarazione dei redditi presentata dagli eredi
CHI: Eredi delle persone decedute nel 2020 o entro il 31 luglio 2021
COSA: Presentazione telematica della dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e della scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef
MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati
Presentazione della dichiarazione dei redditi - Modello "REDDITI SP 2021"
CHI: Società di persone ed enti equiparati di cui all’art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
COSA: Presentazione della dichiarazione dei redditi – Modello “REDDITI SP 2021”
MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel
Presentazione della dichiarazione dei redditi delle società di capitali, degli enti commerciali ed equiparati - Modello "REDDITI SC 2021"
CHI: Società di capitali residenti nel territorio dello Stato con esercizio coincidente con l’anno solare (società per azioni; società in accomandita per azioni; società a responsabilità limitata; società cooperative, comprese quelle che abbiano acquisito la qualifica di ONLUS e cooperative sociali, società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al Regolamento CE n.1435/2003, residenti nel territorio dello Stato); Enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società nonché trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato con esercizio coincidente con l’anno solare; società ed enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato, con esercizio coincidente con l’anno solare
COSA: Presentazione della dichiarazione dei redditi delle società di capitali, degli enti commerciali ed equiparati – Modello “REDDITI SC 2021”
MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel
Presentazione della dichiarazione IRAP 2021
CHI: Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione Irap e con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare
COSA: Presentazione della dichiarazione IRAP 2021
MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel
Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12
CHI: Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest’adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali
COSA: Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12)
MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel
Presentazione modello CNM 2021
CHI: Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e soggetti ammessi alla determinazione dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, con esercizio coincidente con l’anno solare
COSA: Presentazione del modello CNM 2021 (Consolidato Nazionale e Mondiale). Il modello deve essere presentato dalla società ente controllante in forma autonoma, non potendo essere inserito nel modello “REDDITI SC 2021”
MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel
Presentazione della dichiarazione dei redditi degli Enti non commerciali ed equiparati - Modello "REDDITI ENC 2021"
CHI: Enti non commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare (Enti pubblici e privati diversi dalle società compresi i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali); Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, ad eccezione delle società cooperative (comprese le cooperative sociali); società ed enti non commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato con esercizio coincidente con l’anno solare; i curatori di eredità giacenti se il chiamato all’eredità è soggetto all’Ires e se la giacenza dell’eredità si protrae oltre il periodo d’imposta nel corso del quale si è aperta la successione
COSA: Presentazione della dichiarazione dei redditi degli Enti non commerciali ed equiparati – Modello “REDDITI ENC 2021”
MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel
Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel terzo trimestre solare precedente
CHI: Soggetti passivi dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)
COSA: Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel terzo trimestre solare del 2021, da effettuare utilizzando il modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”
MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, seguendo le modalità descritte nell’allegato A al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2018 prot. 62214
Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente (c.d. Esterometro)
CHI: Soggetti passivi che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop
COSA: Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente (Ottobre 2021) – N.B.: la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018
MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 prot.89757
Operatori finanziari: comunicazione mensile all'Anagrafe Tributaria dei dati riferiti al mese precedente
CHI: Operatori finanziari indicati all’art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (vale a dire Banche, società Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario)
COSA: Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (Ottobre 2021), relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria
MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica utilizzando il software SID – Gestione Flussi Anagrafe Rapporti
Remissione in bonis: trasmissione del modello EAS per l'anno d'imposta 2021
CHI: Enti associativi interessati alla presentazione del modello EAS per il periodo d’imposta 2021 ma che non hanno trasmesso tempestivamente detto modello e per i quali sussistono i presupposti per la regolarizzazione previsti dall’art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012 e dalla Circolare n. 38/E del 2012
COSA: Ultimo giorno utile per la presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi (c.d. modello EAS), per l’anno d’imposta 2021, avvalendosi della remissione in bonis ex art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012. N.B.: Ai fini del perfezionamento dell’istituto in esame è necessario versare, contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione, la sanzione in misura pari ad EUR 250,00 nonché possedere i requisiti sostanziali previsti dalla normativa di riferimento
MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e contestuale versamento della sanzione di EUR 250,00 tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE, senza possibilità di ravvedimento) con modalità telematiche. N.B. La sanzione deve essere versata senza possibilità di effettuare compensazione con crediti eventualmente disponibili e non può essere oggetto di ravvedimento
CODICI TRIBUTO: 8114 – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012 – RIMESSIONE IN BONIS
Remissione in bonis: trasmissione del modello EAS per l'anno d'imposta 2021
CHI: Enti associativi interessati alla presentazione del modello EAS per il periodo d’imposta 2021 ma che non hanno trasmesso tempestivamente detto modello e per i quali sussistono i presupposti per la regolarizzazione previsti dall’art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012 e dalla Circolare n. 38/E del 2012
COSA: Ultimo giorno utile per la presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi (c.d. modello EAS), per l’anno d’imposta 2021, avvalendosi della remissione in bonis ex art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012. N.B.: Ai fini del perfezionamento dell’istituto in esame è necessario versare, contestualmente alla presentazione tardiva della comunicazione, la sanzione in misura pari ad EUR 250,00 nonché possedere i requisiti sostanziali previsti dalla normativa di riferimento
MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e contestuale versamento della sanzione di EUR 250,00 tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE, senza possibilità di ravvedimento) con modalità telematiche. N.B. La sanzione deve essere versata senza possibilità di effettuare compensazione con crediti eventualmente disponibili e non può essere oggetto di ravvedimento
CODICI TRIBUTO: 8114 – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012 – RIMESSIONE IN BONIS