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Rassegna stampa fiscale e legale gratuita

Calendario Fiscale / Luglio 2023

20 LUG

Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 4200 – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

IRPEF: versamento primo acconto 2023 e saldo 2022

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2022 e di primo acconto per l’anno 2023, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 4001 – Irpef Saldo 4033 – Irpef acconto – prima rata

Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’addizionale regionale all’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l’anno d’imposta 2022, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 3801 – Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche

Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2023 e saldo 2022

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’addizionale comunale all’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2022 e di primo acconto per l’anno 2023, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 3843 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – acconto 3844 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – saldo

Addizionale Ires per i soggetti che operano nel campo della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’addizionale all’Ires pari al 4% dell’utile prima delle imposte risultante dal conto economico qualora dallo stesso risulti un’incidenza fiscale inferiore al 19%, dovuta a titolo di saldo per l’anno 2022 e di primo acconto per l’anno 2023, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 2013 – Addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas – Art. 3, c. 2, L. n. 7/2009 – Acconto prima rata 2015 – Addizionale Ires 4% settore petrolifero e gas – Art. 3, c. 2, L. n. 7/2009 – Saldo

Soggetti IRES: versamento della c.d. Tassa Etica

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’addizionale IRES nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l’anno 2022 e di primo acconto per l’anno 2023, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 2004 – Addizionale all’IRES – art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 – Acconto prima rata 2006 – Addizionale all’IRES – art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 – Saldo

Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l’anno 2022 e di primo acconto per l’anno 2023, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 4003 – Addizionale all’IRPEF – art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 – Acconto prima rata 4005 – Addizionale all’IRPEF – art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 – Saldo

Addizionale IRES per gli intermediari finanziari e per la Banca d'Italia

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’addizionale IRES nella misura del 2,5% per gli intermediari finanziari, a titolo di saldo per l’anno 2022 e di primo acconto per l’anno 2023, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 2025 – Addizionale IRES per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi – Art. 2, comma 2, D.L. 30 novembre 2013, n. 133 – Risoluzione n. 42 del 23 aprile 2014 2041 – Addizionale IRES per gli intermediari finanziari – Acconto prima rata – Art. 1, comma 65, Legge 28 dicembre 2015, n. 208

Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 4200 – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

Imprese di assicurazione: Versamento dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA: Versamento dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d’esercizio

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1682 – Imposta sulle riserve matematiche di rami vita iscritte nel bilancio d’esercizio – SALDO – Art. 1, comma 2 e 2-bis, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con L. 22 novembre 2002, n. 265

Imprese di assicurazione operanti in regime di libertà di prestazione dei servizi: Versamento dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA: Versamento dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d’esercizio relative ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1682 – Imposta sulle riserve matematiche di rami vita iscritte nel bilancio d’esercizio – SALDO – Art. 1, comma 2 e 2-bis, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con L. 22 novembre 2002, n. 265

Versamento dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA: Versamento dell’imposta sul valore dei contratti assicurativi

MODALITÀ: Modello F24 con modalitàtelematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1695 – Imposta sul valore dei contratti di assicurazione – art. 1, c. 2-sexsies, d.l. n. 209/2002

IVIE: versamento saldo 2022 e primo acconto 2023

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2022 e di primo acconto per l’anno 2023, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 4041 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO 4044 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA

IVIE: versamento saldo 2022 e primo acconto 2023

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente/ fiduciante a titolo di saldo per l’anno 2022 e di primo acconto per l’anno 2023, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 4042 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – SALDO 4046 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – ACCONTO

IVAFE: versamento saldo 2022 e primo acconto 2023

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2022 e di primo acconto per l’anno 2023, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 4043 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO 4047 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA

Versamento da parte dei creditori pignoratizi

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 4040 – Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010

CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2022 e primo acconto 2023

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sostitutiva operata nella forma della “cedolare secca”, a titolo di saldo per l’anno 2022 e di primo acconto per l’anno 2023, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1840 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – ACCONTO PRIMA RATA 1842 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – SALDO

IVA: versamento del saldo 2022

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2022 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023 – 30/06/2023

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

Soggetti Ires: versamento saldo IVA 2022

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2022 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023 – 30/06/2023

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

Soggetti che adottano gli IAS/IFRS e che optano per il riallineamento totale delle divergenze ai sensi dell'art. 15, commi 3 (lettera a) e 4, del D.L. n. 185/2008: versamento Ires e Irap sulla somma algebrica delle differenze

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA: Versamento, in unica soluzione, dell’Ires e dell’Irap sul riallineamento totale delle divergenze (saldo globale) a seguito dell’adozione degli IAS/IFRS, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1817 – Imposta a seguito del riallineamento totale delle divergenze IAS/IFRS – Art. 15, comma 4, D. L. 185/2008

Soggetti Ires: versamento saldo 2022 e primo acconto 2023 dell'Ires

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’Ires, a titolo di saldo per l’anno 2022 e di primo acconto per l’anno 2023, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 2001 – Ires acconto – prima rata 2003 – Ires – Saldo

Società di comodo": versamento della maggiorazione del 10,5% dell'aliquota ordinaria dell'Ires

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, della maggiorazione IRES del 10,5%, a titolo di saldo per l’anno 2022 e di primo acconto per l’anno 2023, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 2018 – Maggiorazione IIRES – ACCONTO PRIMA RATA – art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. 2020 – Maggiorazione IIRES – SALDO – art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif.

Soggetti che adottano gli IAS/IFRS e che optano per il riallineamento totale delle divergenze ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.L. n. 185/2008: versamento Ires e Irap sulla somma algebrica delle differenze con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA: Versamento, in unica soluzione, dell’Ires e dell’Irap sul riallineamento totale delle divergenze (saldo globale) a seguito dell’adozione degli IAS/IFRS.

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1817 – Imposta a seguito del riallineamento totale delle divergenze IAS/IFRS – Art. 15, comma 4, D. L. 185/2008

Soggetti che adottano gli IAS/IFRS e che optano per il riallineamento totale delle divergenze ai sensi dell'art. 15, commi 3 (lettera a) e 4, del D.L. n. 185/2008: versamento Ires e Irap sulla somma algebrica delle differenze

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA: Versamento, in unica soluzione, dell’Ires e dell’Irap sul riallineamento totale delle divergenze (saldo globale) a seguito dell’adozione degli IAS/IFRS, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1817 – Imposta a seguito del riallineamento totale delle divergenze IAS/IFRS – Art. 15, comma 4, D. L. 185/2008

IRAP: versamento primo acconto 2023 e saldo 2022

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, delI’Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2022 e di primo acconto per l’anno 2023, senza alcuna maggiorazione.

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – Saldo 3812 – Irap – acconto – prima rata

IRAP: versamento primo acconto 2023 e saldo 2022

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, delI’Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2022 e di primo acconto per l’anno 2023, senza alcuna maggiorazione.

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – Saldo 3812 – Irap – acconto – prima rata

Soggetti Ires: versamento saldo 2022 e primo acconto 2023 dell'Irap

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’Irap, a titolo di saldo per l’anno 2022 e di primo acconto per l’anno 2023, senza alcuna maggiorazione.

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – Saldo 3812 – Irap – acconto – prima rata

Soggetti che adottano gli IAS/IFRS e che optano per il riallineamento totale delle divergenze ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.L. n. 185/2008: versamento Ires e Irap sulla somma algebrica delle differenze con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA: Versamento, in unica soluzione, dell’Ires e dell’Irap sul riallineamento totale delle divergenze (saldo globale) a seguito dell’adozione degli IAS/IFRS.

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1817 – Imposta a seguito del riallineamento totale delle divergenze IAS/IFRS – Art. 15, comma 4, D. L. 185/2008

Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell’art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1100 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate

Regime opzionale di tassazione delle SIIQ e delle SIINQ: versamento imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sulle plusvalenze realizzate sugli immobili destinati alla locazione

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA: Versamento della rata dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1120 – Imposta sostitutiva dell’impsota sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativa alle SIIQ ed alle SIINQ, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 126

Conferimenti in SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari: Versamento delle imposta sostitutiva sul reddito e dell'Irap

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA: Versamento della rata dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sulle plusvalenze realizzate all’atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili nelle SIIQ o nelle SIINQ. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1121 – Imposta sostitutiva dell’impsota sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive sui conferimenti nelle SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 137 e 140

Società che hanno posto in essere operazioni straordinarie e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del D.P.R. n. 917/1986: Versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali, incluso l'avviamento

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA: Versamento della rata dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap sui maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento di aziende, fusioni e scissioni. N. B. Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi annuali nella misura del 2,5%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1126 – Imposta sostituiva per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di scissione, fusione e conferimento di aziende ai sensi degli artt. 172, 173, 176 del Tuir – Art. 1, commi 46 – 47, L. n. 244/2007

Imposta sostitutiva sui disallineamenti derivanti dalla adesione al regime del consolidato e della trasparenza: Versamento in unica soluzione

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA: Versamento dell’imposta sostitutiva dell’Ires sui disallineamenti tra valori civili e valori fiscali derivanti dalla adesione al regime del consolidato e della trasparenza, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1125 – Imposta sostitutiva per il rineallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato naizonale, al consolidato mondiale ed al regime di trasparenza fiscale previsto, rispettivamente, dagli articoli 128, 141 e 115, comma 11 del Tuir – Art. 1, comma 49, legge 244/2007

Riallineamento dei valori civilistici ai valori fiscali: versamento imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sulle deduzioni extracontabili

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA: Versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap sulle deduzioni extracontabili. N. B. Ai sensi dell’art. 3 del D. M. 3 marzo 2008 l’imposta sostitutiva deve essere versata obbligatoriamente in tre rate annuali; sulla seconda e sulla terza sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5% annuali

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1123 – Imposta sostitutiva epr il recupero a tassazione dell’eccedenza dedotta ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lett. b) del Tuir – Art. 1, comma 48, legge n. 244/2007

Soggetti che applicano gli IAS/IFRS: versamento imposta sostitutiva dell'ires, dell'Irap sul riallineamento delle divergenze derivanti dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accontamento

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA: Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sul riallineamento delle divergenze derivanti dall’eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento a seguito dell’adozione degli IAS/IFRS, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1819 – Imposta sostitutiva sulle divergenze dall’applicazione dei principi contabili internazionali di cui all’art. 15, c. 3, lett. b), D. L. n. 185/2008 – Divergenze IAS/IFRS (commi 5 e 6, art. 13, D. Lgs. n. 28/2005)

Soggetti che applicano gli IAS/IFRS: versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sul riallineamento delle divergenze derivanti dalla valutazione dei beni fungibili

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA: Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sul riallineamento delle divergenze derivanti dalla valutazione dei beni fungibili a seguito dell’adozione degli IAS/IFRS, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1820 – Imposta sostitutiva sulle divergenze dall’applicazione dei principi contabili internazionali di cui all’art. 15, c. 3, lett b), D.L. n. 185/2008 – Divergenze IAS/IFRS (comma 2, art. 13, D. Lgs. n. 38/2005)

Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA: Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 19% sulle plusvalenze realizzate a seguito delle operazioni di conferimento di beni o aziende a favore dei CAF residenti, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 2728 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF

Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da cessioni di beni, di aziende o di rami di azienda a favore dei CAF

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA: Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 19% sulle plusvalenze realizzate a seguito delle operazioni di cessione di beni, di aziende o rami di azienda a favore dei CAF, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 2728 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF

Soggetti che adottano gli IAS/IFRS e che optano per il riallineamento parziale delle divergenze ai sensi dell'art. 15, comma 5, del D.L. n. 185/2008: versamento imposta sostitutiva dell'ires, dell'Irap e di eventuali addizionali, su ciascun saldo oggetto di riallineamento

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA: Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dell’Ires, dell’Irap e di eventuali addizionali, con aliquota del 16%, su ciascun saldo oggetto di riallineamento delle divergenze a seguito dell’adozione degli IAS/IFRS, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1818 – Imposta sostitutiva a seguito del riallineamento parziale delle divergenze IAS/IFRS – Art. 15, comma 5, D. L. 185/2008

Soggetti che pongono in essere operazioni straordinarie che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 15, commi 10-11-12, del D. L. n. 185/2008: Versamento imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi e ad altre attività immateriali e sui maggiori valori attribuiti ai crediti

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA: Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, nella misura del 16% ,sui maggiori valori attribuiti all’avviamento, ai marchi d’impresa e ad altre attività immateriali e nella misura del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1821 – Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, c. 10, D.L. 185/2008 – Maggiori valori attività immateriali 1822 – Imposta a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, c. 11, D.L.185/2008 – Maggiori valori altre attività 1823 – Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, c. 11, D.L. 185/2008 – Maggiori valori crediti

Affrancamento dei maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo a seguito di operazioni straordinarie o traslative realizzate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022: versamento imposta sostitutiva sui maggiori valori delle partecipazioni

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA: Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap, con aliquota del 16% ,sui maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell’operazione a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali nonché sui maggiori valori – attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato – delle partecipazioni di controllo acquisite nell’ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1843 – Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, commi 10-bis e 10-ter, d.l. n. 185/2008 – Maggiori valori attività immateriali

Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA:  Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, sui proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1847 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi derivanti dall’attività di noleggio occasionale – Art. 49-bis del D.Lgs. N. 171/2005

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15% sui compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l’anno 2022 e di primo acconto per l’anno 2023, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1854 – Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni – ACCONTO PRIMA RATA – Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018 1856 – Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni – SALDO – Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018

Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2023, a titolo di saldo per l’anno 2022 e di primo acconto per l’anno 2023, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1790 – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Acconto prima rata – art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 1792 – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Saldo – Art. 1, c.64, legge n. 190/2014

Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità versamento del primo acconto 2023 e del saldo 2022 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2023, a titolo di saldo per l’anno 2022 e di primo acconto per l’anno 2023, senza alcuna maggiorazione

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1793 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – ACCONTO PRIMA RATA – Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011 1795 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – SALDO – Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011

Imposta sostitutiva sui disallineamenti derivanti dalla adesione al regime del consolidato e della trasparenza: Versamento in unica soluzione con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA: Versamento dell’imposta sostitutiva dell’Ires sui disallineamenti tra valori civili e valori fiscali derivanti dalla adesione al regime del consolidato e della trasparenza.

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1125 – Imposta sostitutiva per il rineallineamento delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato naizonale, al consolidato mondiale ed al regime di trasparenza fiscale previsto, rispettivamente, dagli articoli 128, 141 e 115, comma 11 del Tuir – Art. 1, comma 49, legge 244/2007

Soggetti che adottano gli IAS/IFRS e che optano per il riallineamento parziale delle divergenze ai sensi dell'art. 15, comma 5, del D.L. n. 185/2008: versamento imposta sostitutiva dell'ires, dell'Irap e di eventuali addizionali, su ciascun saldo oggetto di riallineamento con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA: Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dell’Ires, dell’Irap e di eventuali addizionali, con aliquota del 16%, su ciascun saldo oggetto di riallineamento delle divergenze a seguito dell’adozione degli IAS/IFRS.

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1818 – Imposta sostitutiva a seguito del riallineamento parziale delle divergenze IAS/IFRS – Art. 15, comma 5, D. L. 185/2008

Soggetti che applicano gli IAS/IFRS: versamento imposta sostitutiva dell'ires, dell'Irap sul riallineamento delle divergenze derivanti dall'eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accontamento, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA: Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sul riallineamento delle divergenze derivanti dall’eliminazione di ammortamenti, di rettifiche di valore e di fondi di accantonamento a seguito dell’adozione degli IAS/IFRS.

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1819 – Imposta sostitutiva sulle divergenze dall’applicazione dei principi contabili internazionali di cui all’art. 15, c. 3, lett. b), D. L. n. 185/2008 – Divergenze IAS/IFRS (commi 5 e 6, art. 13, D. Lgs. n. 28/2005)

Soggetti che applicano gli IAS/IFRS: versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sul riallineamento delle divergenze derivanti dalla valutazione dei beni fungibili, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

CHI: Soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.

COSA: Versamento, in unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap sul riallineamento delle divergenze derivanti dalla valutazione dei beni fungibili a seguito dell’adozione degli IAS/IFRS.

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 1820 – Imposta sostitutiva sulle divergenze dall’applicazione dei principi contabili internazionali di cui all’art. 15, c. 3, lett b), D.L. n. 185/2008 – Divergenze IAS/IFRS (comma 2, art. 13, D. Lgs. n. 38/2005)

Regime speciale IVA MOSS: Trasmissione telematica della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell'Iva dovuta.

CHI: Soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell’Unione (c.d. operatori extracomunitari) che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti nell’Unione europea, e che si avvalgono del regime speciale previsto dall’art. 74-quinquies del D.P.R. n. 633/1972

COSA: Trasmissione telematica della dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell’Iva dovuta in base alla stessa. L’obbligo di comunicazione sussiste anche in caso di mancanza di operazioni nel trimestre. Le funzioni del Portale MOSS rimangono attive unicamente per dichiarare e versare l’IVA in rettifica di periodi precedenti al terzo trimestre 2021 per un massimo di ulteriori 10 trimestri.

MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica, utilizzando le specifiche funzionalità rese disponibili sul sito web www.agenziaentrate.gov.it. L’Iva dovuta dovrà essere versata a mezzo bonifici bancari o postali tramite la Banca d’Italia