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Rassegna stampa fiscale e legale gratuita

Calendario Fiscale / Ottobre 2018

01 OTT

Non titolari di partita Iva: versamento 4° rata Irpef a titolo di primo acconto 2018 e saldo 2017

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 2 luglio 2018

COSA: Versamento 4° rata dell’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,97%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 – Irpef Saldo 4033 – Irpef acconto – prima rata

Non titolari di partita Iva: versamento 4° rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 2 luglio 2018

COSA: Versamento 4° rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,97%

MODALITÀ: Versamento 4° rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,97%

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

Non titolari di partita Iva: versamento 3° rata Irpef a titolo di primo acconto 2018 e saldo 2017 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 20 agosto 2018 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento 3° rata dell’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,44%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 – Irpef Saldo 4033 – Irpef acconto – prima rata

Non titolari di partita Iva: versamento 3° rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 20 agosto 2018 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento 3° rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,44%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

Superbollo: versamento

CHI: Soggetti che risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con bollo scadente ad agosto 2017 e residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi

COSA: Pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione

MODALITÀ: Mediante modello F24 – Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione. I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione

CODICI TRIBUTO: 3364 – Addizionale Erariale alla tassa automobilistica

Non titolari di partita Iva: versamento 4° rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef

CHI: : Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 2 luglio 2018

COSA: Versamento 4° rata dell’addizionale regionale all’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l’anno d’imposta 2017, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,97%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 3801 – Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 – Interessi pagamento dilazionato tributi regionali

Non titolari di partita IVA: versamento 4° rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2018 e saldo 2017

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 2 luglio 2018

COSA: Versamento 4° rata dell’addizionale comunale all’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,97%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 3843 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – acconto
3844 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – saldo
3857 – INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO – AUTOTASSAZIONE – ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF

Non titolari di partita Iva: versamento 3° rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 20 agosto 2018 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento 3° rata dell’addizionale regionale all’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l’anno d’imposta 2017, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,44%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 3801 – Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
3805 – Interessi pagamento dilazionato tributi regionali

Non titolari di partita IVA: versamento 3° rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2018 e saldo 2017 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 20 agosto 2018 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento 3° rata dell’addizionale comunale all’Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,44%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 3843 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – acconto
3844 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – saldo
3857 – INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO – AUTOTASSAZIONE – ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF

Imposta sulle assicurazioni: versamento

CHI: Imprese di assicurazione

COSA: Versamento dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di agosto 2018 nonché gli eventuali conguagli dell’imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di luglio 2018

MODALITÀ: Modello F24-Accise con modalità telematiche

CODICI TRIBUTO: 3354 – Imposta sulle assicurazioni – Erario – Art. 4-bis, comma 5 e art. 9, comma 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
3356 – imposta sulle assicurazioni RC auto – Province”
3357 – contributo al SSN sui premi di assicurazione RC auto”
3358 – contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Friuli Venezia Giulia
3359 – contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Trento”
3360 – contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – Bolzano”
3361 – contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura – aumento aliquota


Bollo auto: versamento

CHI: Proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente ad agosto 2017 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi

COSA: Pagamento tasse automobilistiche (bollo auto)

MODALITÀ: Presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di C/Cp, presso gli Uffici dell’A.C.I., le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto

Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 per i quali l'istanza di adesione è stata presentata entro il 31 marzo 2017 (c.d. rottamazione delle cartelle di pagamento): pagamento 3° e ultima rata del debito residuo per perfezionare la rottamazione

CHI: Contribuenti che intendono perfezionare la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 prevista dall’art. 6, commi 1-2-3, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 (c.d. rottamazione delle cartelle di pagamento) per i quali l’istanza di adesione è stata presentata entro il 31 marzo 2017

COSA: Pagamento della 3° e ultima rata del debito residuo che è stato comunicato dall’Agente della riscossione – ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225 – per perfezionare la “definizione agevolata” dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 per i quali l’istanza di adesione è stata presentata entro il 31 marzo 2017

MODALITÀ: Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato nella “dichiarazione di adesione”; b) mediante bollettini precompilati che l’agente della riscossione ha allegato alla comunicazione ex art. 6, comma 3, del DL.L n. 193/2016; c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione

Definizione agevolata (c.d. rottamazione delle cartelle di pagamento) dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 per i quali non è stata presentata una precedente domanda di adesione ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del D.L. 193/2016 (art. 1, comma 4, lettera a, n. 1, del D.L. 148/2017): pagamento 2° rata del debito residuo per perfezionare la rottamazione

CHI: Contribuenti che intendono perfezionare la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 (rottamazione cartelle di pagamento) per i quali non è stata presentata una precedente domanda di adesione ai sensi del comma 2 dell’art. 6 del D.L. 193/2016 (art. 1, comma 4, lettera a, n. 1, del D.L. 148/2017)

COSA: Pagamento della 2° rata del debito residuo che è stato comunicato dall’Agente della riscossione per perfezionare la “definizione agevolata” dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 per i quali non è stata presentata una precedente domanda di adesione ai sensi del comma 2 dell’art. 6 del D.L. 193/2016 (art. 1, comma 4, lettera a, n. 1, del D.L. 148/2017)

MODALITÀ: Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato nella “dichiarazione di adesione”; b) mediante bollettini precompilati che l’agente della riscossione ha allegato alla comunicazione ex art. 6, comma 3, del DL.L n. 193/2016; c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione

Definizione agevolata (c.d. rottamazione delle cartelle di pagamento) dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017 (art. 1, comma 4, lettera b, del D.L. 148/2017): pagamento 2° rata del debito residuo per perfezionare la rottamazione

CHI: Contribuenti che intendono perfezionare la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017 (rottamazione cartelle di pagamento) prevista dall’art. 1, comma 4, lettera b), del D.L. 148/2017)

COSA: Pagamento della 2° rata del debito residuo che è stato comunicato dall’Agente della riscossione per perfezionare la “definizione agevolata” dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017 (rottamazione cartelle di pagamento) prevista dall’art. 1, comma 4, lettera b), del D.L. 148/2017)

MODALITÀ: Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato nella “dichiarazione di adesione”; b) mediante bollettini precompilati che l’agente della riscossione ha allegato alla comunicazione ex art. 6, comma 3, del DL.L n. 193/2016; c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione


Regolarizzazione attività finanziarie all'estero per ex frontalieri/ex AIRE: versamento in unica soluzione o come prima rata di quanto dovuto a titolo di imposte, sanzioni e interessi

CHI: Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che in precedenza siano state fiscalmente residenti all’estero e iscritte all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) o che abbiano prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi, per sanare le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale nonché degli obblighi dichiarativi ai fini delle imposte sui redditi (Irpef, relative addizionali regionali e comunali ed imposte sostitutive dell’Irpef) e/o dell’IVAFE relative alle attività depositate ed alle somme detenute sui conti correnti e sui libretti di risparmio all’estero alla data del 6 dicembre 2017, se derivanti da redditi di lavoro dipendente o autonomo svolto all’estero o dalla vendita di immobili detenuti nello stato estero di prestazione della propria attività lavorativa

COSA: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, di quanto dovuto a titolo di imposte, sanzioni e interessi in base alla “Richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all’estero” ai sensi dell’art. 5-septiesdel D.L. 148/2017

MODALITÀ: Modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione

CODICI TRIBUTO: 8080 – Versamento delle imposte, sanzioni ed interessi ai fini della regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all’estero – art. 5-septies del D.L. 148/2017


Non titolari di partita Iva: versamento 4° rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 2 luglio 2018

COSA: Versamento 4° rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,97%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
4200 – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.


Non titolari di partita Iva: Versamento da parte dei creditori pignoratizi

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 2 luglio 2018

COSA: Versamento 4° rata dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,97%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
4040 – Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010


Non titolari di partita Iva: versamento 4° rata dell'IVIE a titolo di saldo 2017 e primo acconto 2018

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 2 luglio 2018

COSA: Versamento 4° rata dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,97%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore


CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
4041 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO
4044 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA

Non titolari di partita Iva: versamento 4° rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2017 e primo acconto 2018

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 2 luglio 2018

COSA: Versamento 4° rata dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,97%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
4043 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO
4047 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA

Non titolari di partita Iva: versamento 3° rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 20 agosto 2018 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento 3° rata dell’acconto d’imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,44%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
4200 – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.


Non titolari di partita Iva: Versamento da parte dei creditori pignoratizi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 20 agosto 2018 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001


COSA: Versamento 3° rata dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,44%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
4040 – Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010

Non titolari di partita Iva: versamento 3° rata dell'IVIE a titolo di saldo 2017 e primo acconto 2018 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 20 agosto 2018 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento 3° rata dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,44%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore


CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
4041 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO
4044 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA

Non titolari di partita Iva: versamento 4° rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2017 e primo acconto 2018 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 20 agosto 2018 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001


COSA: Versamento 3° rata dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,44%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
4043 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO
4047 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA

Non titolari di partita Iva: versamento 4° rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2017 e primo acconto 2018

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 2 luglio 2018

COSA: Versamento 4° rata dell’imposta sostitutiva operata nella forma della “cedolare secca” a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,97%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore


CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
1840 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – ACCONTO PRIMA RATA
1842 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – SALDO


Non titolari di partita Iva: versamento 3° rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2017 e primo acconto 2018 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 20 agosto 2018 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento della 3° rata dell’imposta sostitutiva operata nella forma della “cedolare secca”, a titolo di saldo per l’anno 2017 e di primo acconto per l’anno 2018, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,44%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali
1840 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – ACCONTO PRIMA RATA
1842 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – SALDO

Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

CHI: Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest’adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali

COSA: Liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

CODICI TRIBUTO: 6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro

CHI: Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della “cedolare secca”

COSA: ersamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/09/2018 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/09/2018

MODALITÀ: Modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione

CODICI TRIBUTO: 1500 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per prima registrazione
1501 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per annualità successive
1502 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per annualità successive
1503 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per risoluzioni del contratto
1504 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per proroghe del contratto
1505 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Bollo
1506 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Tributi speciali e compensi
1507 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
1508 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
1509 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
1510 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

Non titolari di partita Iva: versamento 4° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 2 luglio 2018

COSA: Versamento 4° rata dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell’art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,97%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore


CODICI TRIBUTO: 1100 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali

Non titolari di partita Iva: versamento 3° rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

CHI: Contribuenti non titolari di partita IVA tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 20 agosto 2018 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001

COSA: Versamento 3° rata dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell’art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l’intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,44%

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore

CODICI TRIBUTO: 1100 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
1668 – Interessi pagamento dilazionato imposte erariali

Modello "Redditi PF 2018": presentazione cartacea tardiva entro novanta giorni dalla scadenza del termine

CHI: Persone fisiche non obbligate all’invio telematico della dichiarazione dei redditi che non hanno presentato agli uffici postali il modello “Redditi PF 2018” entro il 30 giugno 2018

COSA: Ultimo giorno utile per sanare la mancata presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi modello “Redditi PF 2018”, e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef

MODALITÀ: Mediante presentazione presso gli uffici postali. Ai fini della regolarizzazione è necessario effettuare anche il contestuale versamento, mediante modello F24, della sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione, ridotta nella misura indicata dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate.

CODICI TRIBUTO: 8911 – Sanzione pecuniaria per altre violazioni tributarie

Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12

CHI: Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest’adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali

COSA: Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12)

MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2018 - enti del volontariato: Remissione in bonis

CHI: Enti del volontariato: ONLUS di cui all’art. 10 del D.lgs. N. 460/1997; Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’art. 7 della L. n. 383/2000; Associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 460/1997

COSA: Per gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2018 che hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine ordinario del 7 maggio 2018 ma hanno omesso la trasmissione della documentazione integrativa entro il termine del 2 luglio 2018, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: trasmettere alla competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, con allegata la copia del documento del sottoscrittore; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00

MODALITÀ: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge ai fini dell’iscrizione, con allegata la fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante dell’ente, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC, alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente.

CODICI TRIBUTO: 8115 – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – Rimessione in bonis 5 per mille

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2018 - enti del volontariato: Remissione in bonis

CHI: Enti del volontariato: ONLUS di cui all’art. 10 del D.lgs. N. 460/1997; Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’art. 7 della L. n. 383/2000; Associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 460/1997

COSA: Per gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2018 che hanno presentato la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei termini, ma hanno omesso di allegare copia del documento d’identità del sottoscrittore, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: trasmettere alla competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate la fotocopia non autenticata del documento d’identità del legale rappresentante dell’ente; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.

MODALITÀ: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La fotocopia non autenticata del documento d’identità del legale rappresentante dell’ente, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC, alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente.


CODICI TRIBUTO: 8115 – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – Rimessione in bonis 5 per mille

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2018 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis

CHI: Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale


COSA: Per le ASD interessate a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2018 che hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 7 maggio 2018 ma hanno omesso la trasmissione della documentazione integrativa entro il 2 luglio 2018, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: trasmettere al CONI la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata la copia del documento del legale rappresentante dell’ente; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.

MODALITÀ: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge ai fini dell’iscrizione, con allegata la fotocopia non autenticata del documento d’identità del legale rappresentante dell’ente, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R, al CONI.


CODICI TRIBUTO: 8115 – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – Rimessione in bonis 5 per mille

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2018 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis

CHI: Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale

COSA: Per le ASD interessate a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2018 che hanno presentato la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei termini, ma hanno omesso di allegare copia del documento d’identità del sottoscrittore, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: trasmettere al CONI la fotocopia non autenticata del documento d’identità del legale rappresentante dell’ente; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.

MODALITÀ: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La fotocopia non autenticata del documento d’identità del legale rappresentante dell’ente, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R, al CONI

CODICI TRIBUTO: 8115 – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – Rimessione in bonis 5 per mille

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2018 - Enti della ricerca scientifica e dell'università: Remissione in bonis

CHI: Enti senza scopo di lucro di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 23/04/2010 (“Finanziamento della ricerca scientifica e dell’università”) che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell’IRPEF (si tratta di enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica)

COSA: Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2018 che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all’iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali nei termini del 30 aprile e del 2 luglio 2018, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all’integrazione documentale, purché sia pagata contestualmente una sanzione di EUR 250,00.

MODALITÀ: Le modalità da seguire per la regolarizzazione della propria posizione sono illustrate sul sito web del MIUR http://cinquepermille.miur.it. La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento).

CODICI TRIBUTO: 8115 – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – Rimessione in bonis 5 per mille

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2018 - Enti della ricerca sanitaria: Remissione in bonis

CHI: Enti rientranti nella previsione di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) del D.P.C.M. 23/04/2010 (“Finanziamento della ricerca sanitaria”) che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell’IRPEF (si tratta di: enti destinatari di finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria; fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Min. Salute; associazioni senza fini di lucro e fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale in collaborazione con i predetti enti)


COSA: Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2018 che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all’iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali nei termini di legge, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all’integrazione documentale, purché venga contestualmente pagata una sanzione di EUR 250,00.

MODALITÀ: Per le modalità da seguire per la regolarizzazione della propria posizione bisogna contattare il Ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca scientifica e teconologica. La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento).


CODICI TRIBUTO: 8115 – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – Rimessione in bonis 5 per mille

Comunicazione al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel modello 730-3

CHI: Contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale del datore di lavoro o del CAF o del professionista abilitato

COSA: Comunicazione al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell’Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel modello 730-3

MODALITÀ: Consegna diretta al sostituto d’imposta

Operatori finanziari: comunicazione mensile all'Anagrafe Tributaria dei dati riferiti al mese precedente

CHI: Operatori finanziari indicati all’art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (vale a dire Banche, società Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario)

COSA: Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria

MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica utilizzando il software SID – Gestione Flussi Anagrafe Rapporti

Soggetti passivi IVA che abbiano esercitato l'opzione prevista dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. N. 127 del 2015: Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel secondo trimestre del 2018 o primo semestre del 2018

CHI: Soggetti passivi dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) che abbiano esercitato l’opzione prevista dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs. N. 127 del 2015 (vale a dire i soggetti passivi IVA che hanno optato per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni, da effettuare con il Sistema di Interscambio)

COSA: Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel secondo trimestre solare del 2018 o, per chi ha optato per la comunicazione semestrale, delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2018

MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica mediante il Sistema di Interscambio di cui all’art. 1, commi 211 e 212 della legge 24 dicembre 2007, n. 55

Soggetti passivi IVA che non abbiano esercitato l'opzione prevista dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. N. 127 del 2015: Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel secondo trimestre del 2018 o nel primo semestre del 2018

CHI: Soggetti passivi dell’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) che non abbiano esercitato l’opzione prevista dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs. N. 127 del 2015 (vale a dire i soggetti passivi IVA che non hanno optato per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni, da effettuare con il Sistema di Interscambio)

COSA: Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel secondo trimestre solare del 2018 o, per chi ha optato per la comunicazione semestrale, delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2018

MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, seguendo le modalità descritte nell’allegato al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017 denominato “Modalità di trasmissione dati”

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2018 - enti del volontariato: Remissione in bonis

CHI: Enti del volontariato: ONLUS di cui all’art. 10 del D.lgs. N. 460/1997; Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’art. 7 della L. n. 383/2000; Associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 460/1997

COSA: Per gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2018 che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 7 maggio 2018, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: presentare la domanda di iscrizione nell’elenco degli “enti del volontariato”; trasmettere alla competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti per l’iscrizione, con allegata la copia del documento del sottoscrittore; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.

MODALITÀ: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata la fotocopia non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC, alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente.

CODICI TRIBUTO: 8115 – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – Rimessione in bonis 5 per mille

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2018 - enti del volontariato: Remissione in bonis

CHI: Enti del volontariato: ONLUS di cui all’art. 10 del D.lgs. N. 460/1997; Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’art. 7 della L. n. 383/2000; Associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 460/1997

COSA: Per gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2018 che hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine ordinario del 7 maggio 2018 ma hanno omesso la trasmissione della documentazione integrativa entro il termine del 2 luglio 2018, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: trasmettere alla competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, con allegata la copia del documento del sottoscrittore; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.

MODALITÀ: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge ai fini dell’iscrizione, con allegata la fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante dell’ente, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC, alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente.


CODICI TRIBUTO: 8115 – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – Rimessione in bonis 5 per mille

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2018 - enti del volontariato: Remissione in bonis

CHI: Enti del volontariato: ONLUS di cui all’art. 10 del D.lgs. N. 460/1997; Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’art. 7 della L. n. 383/2000; Associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 460/1997

COSA: Per gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2018 che hanno presentato la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei termini, ma hanno omesso di allegare copia del documento d’identità del sottoscrittore, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: trasmettere alla competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate la fotocopia non autenticata del documento d’identità del legale rappresentante dell’ente; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.

MODALITÀ: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La fotocopia non autenticata del documento d’identità del legale rappresentante dell’ente, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC, alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente.

CODICI TRIBUTO: 8115 – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – Rimessione in bonis 5 per mille

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2018 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis

CHI: Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale

COSA: Per le ASD interessate a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2018 che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 7 maggio 2018, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: presentare la domanda di iscrizione nell’elenco delle “associazioni sportive dilettantistiche”; trasmettere al CONI la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione, con allegata la copia del documento del sottoscrittore; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.

MODALITÀ: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con allegata la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R, al CONI


CODICI TRIBUTO: 8115 – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – Rimessione in bonis 5 per mille

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2018 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis

CHI: Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale

COSA: Per le ASD interessate a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2018 che hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 7 maggio 2018 ma hanno omesso la trasmissione della documentazione integrativa entro il 2 luglio 2018, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: trasmettere al CONI la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata la copia del documento del legale rappresentante dell’ente; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.

MODALITÀ: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge ai fini dell’iscrizione, con allegata la fotocopia non autenticata del documento d’identità del legale rappresentante dell’ente, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R, al CONI.

CODICI TRIBUTO: 8115 – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – Rimessione in bonis 5 per mille

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2018 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis

CHI: Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale

COSA: Per le ASD interessate a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2018 che hanno presentato la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei termini, ma hanno omesso di allegare copia del documento d’identità del sottoscrittore, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: trasmettere al CONI la fotocopia non autenticata del documento d’identità del legale rappresentante dell’ente; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.

MODALITÀ: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La fotocopia non autenticata del documento d’identità del legale rappresentante dell’ente, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R, al CONI

CODICI TRIBUTO: 8115 – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – Rimessione in bonis 5 per mille

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2018 - Enti della ricerca scientifica e dell'università: Remissione in bonis

CHI: Enti senza scopo di lucro di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 23/04/2010 (“Finanziamento della ricerca scientifica e dell’università”) che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell’IRPEF (si tratta di enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica)

COSA: Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2018 che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all’iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali nei termini del 30 aprile e del 2 luglio 2018, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all’integrazione documentale, purché sia pagata contestualmente una sanzione di EUR 250,00.

MODALITÀ: Le modalità da seguire per la regolarizzazione della propria posizione sono illustrate sul sito web del MIUR http://cinquepermille.miur.it. La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento).

CODICI TRIBUTO: 8115 – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – Rimessione in bonis 5 per mille

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2018 - Enti della ricerca sanitaria: Remissione in bonis

CHI: Enti rientranti nella previsione di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) del D.P.C.M. 23/04/2010 (“Finanziamento della ricerca sanitaria”) che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell’IRPEF (si tratta di: enti destinatari di finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria; fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Min. Salute; associazioni senza fini di lucro e fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale in collaborazione con i predetti enti)

COSA: Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2018 che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all’iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali nei termini di legge, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all’integrazione documentale, purché venga contestualmente pagata una sanzione di EUR 250,00.

MODALITÀ: Per le modalità da seguire per la regolarizzazione della propria posizione bisogna contattare il Ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca scientifica e tecnologica. La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento).

CODICI TRIBUTO: 8115 – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – Rimessione in bonis 5 per mille

Modello "Redditi PF 2018": presentazione cartacea tardiva entro novanta giorni dalla scadenza del termine

CHI: Persone fisiche non obbligate all’invio telematico della dichiarazione dei redditi che non hanno presentato agli uffici postali il modello “Redditi PF 2018” entro il 30 giugno 2018


COSA: Ultimo giorno utile per sanare la mancata presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi modello “Redditi PF 2018”, e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef

MODALITÀ: Mediante presentazione presso gli uffici postali. Ai fini della regolarizzazione è necessario effettuare anche il contestuale versamento, mediante modello F24, della sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione, ridotta nella misura indicata dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate.

CODICI TRIBUTO: 8911 – Sanzione pecuniaria per altre violazioni tributarie

Ravvedimento operoso dei tributi che dovevano essere pagati entro il 31 agosto 2018

CHI: Contribuenti tenuti al versamento dei tributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali che intendono regolarizzare il mancato o insufficiente versamento di detti tributi (o della rata degli stessi) entro il termine del 31 agosto 2018 avvalendosi dell’istituto del “ravvedimento opersoso” di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997


COSA: Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 31 agosto 2018, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve). N.B. Per beneficiare del ravvedimento operoso è necessario che il pagamento della sanzione ridotta venga eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno

MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore N.B. I sostituti d’imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo

CODICI TRIBUTO: 1989 – Interessi sul ravvedimento – Irpef
1990 – Interessi sul ravvedimento – Ires
1993 – Interessi sul ravvedimento – Irap
1994 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale regionale
1998 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale all’Irpef – Autotassazione – art. 13 del D.lgs. N. 472 del 18/12/1997
2003 – Ires – Saldo
3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – Saldo
3801 – Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
3812 – Irap – acconto – prima rata
3843 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – acconto
3844 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – saldo
4001 – Irpef Saldo
4033 – Irpef acconto – prima rata
8901 – Sanzione pecuniaria Irpef
8902 – Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef
8907 – Sanzione pecuniaria Irap
8918 – Ires – Sanzione pecuniaria
8926 – Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2018 - enti del volontariato: Remissione in bonis


CHI: Enti del volontariato: ONLUS di cui all’art. 10 del D.lgs. N. 460/1997; Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’art. 7 della L. n. 383/2000; Associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 460/1997

COSA: Per gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2018 che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 7 maggio 2018, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: presentare la domanda di iscrizione nell’elenco degli “enti del volontariato”; trasmettere alla competente Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti per l’iscrizione, con allegata la copia del documento del sottoscrittore; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.

MODALITÀ: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata la fotocopia non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC, alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente.

CODICI TRIBUTO: 8115 – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – Rimessione in bonis 5 per mille

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2018 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis

CHI: Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale

COSA: Per le ASD interessate a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2018 che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 7 maggio 2018, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: presentare la domanda di iscrizione nell’elenco delle “associazioni sportive dilettantistiche”; trasmettere al CONI la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione, con allegata la copia del documento del sottoscrittore; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.

MODALITÀ: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con allegata la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R, al CONI

CODICI TRIBUTO: 8115 – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – Rimessione in bonis 5 per mille

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2018 - Enti della ricerca scientifica e dell'università: Remissione in bonis

CHI: Enti senza scopo di lucro di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 23/04/2010 (“Finanziamento della ricerca scientifica e dell’università”) che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell’IRPEF (si tratta di enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica)

COSA: Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2018 che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all’iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali nei termini del 30 aprile e del 2 luglio 2018, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all’integrazione documentale, purché sia pagata contestualmente una sanzione di EUR 250,00.

MODALITÀ: Le modalità da seguire per la regolarizzazione della propria posizione sono illustrate sul sito web del MIUR http://cinquepermille.miur.it. La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento).

CODICI TRIBUTO: 8115 – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – Rimessione in bonis 5 per mille

Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2018 - Enti della ricerca sanitaria: Remissione in bonis

CHI: Enti rientranti nella previsione di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) del D.P.C.M. 23/04/2010 (“Finanziamento della ricerca sanitaria”) che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell’IRPEF (si tratta di: enti destinatari di finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria; fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Min. Salute; associazioni senza fini di lucro e fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale in collaborazione con i predetti enti)

COSA: Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2018 che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all’iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali nei termini di legge, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all’integrazione documentale, purché venga contestualmente pagata una sanzione di EUR 250,00.

MODALITÀ: Per le modalità da seguire per la regolarizzazione della propria posizione bisogna contattare il Ministero della Salute – Direzione Generale per la ricerca scientifica e teconologica. La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento).


CODICI TRIBUTO: 8115 – Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 – Rimessione in bonis 5 per mille