Eredi delle persone decedute successivamente al 28 febbraio 2018: Versamento Irpef dovuta dal deceduto
CHI: Eredi delle persone decedute in data successiva al 28 febbraio 2018 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
COSA: Versamento dell’ IRPEF dovuta, a titolo di saldo per il 2017, in base alla dichiarazione dei redditi 2018, dal soggetto deceduto, senza alcuna maggiorazione
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 4001 – Irpef Saldo
Eredi delle persone decedute successivamente al 28 febbraio 2018: Versamento addizionale regionale Irpef dovuta dal deceduto
CHI: Eredi delle persone decedute in data successiva al 28 febbraio 2018 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
COSA: Versamento del saldo dell’addizionale regionale all’Irpef risultante dalla dichiarazione dei redditi 2018, dovuta dal soggetto deceduto per l’anno d’imposta 2017, senza alcuna maggiorazione
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 3801 – Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
Eredi delle persone decedute successivamente al 28 febbraio 2018: Versamento addizionale comunale Irpef dovuta dal deceduto
CHI: Eredi delle persone decedute in data successiva al 28 febbraio 2018 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
COSA: Versamento del saldo dell’addizionale comunale all’Irpef risultante dalla dichiarazione dei redditi 2018, dovuta dal soggetto deceduto per l’anno d’imposta 2017, senza alcuna maggiorazione
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 3844 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – saldo
Versamento della sesta rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale
CHI: Soggetti autorizzati a corrispondere l’imposta di bollo in maniera virtuale
COSA: Versamento della 6° rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2018
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 2505 – Bollo virtuale – rata
Versamento della sesta rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale sugli assegni bancari o postali in forma libera
CHI: Poste Italiane S.p.a., Banche ed istituti di credito autorizzati al rilascio di assegni bancari in forma libera
COSA: Versamento della 6° rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta sugli assegni bancari e postali in forma libera in circolazione. La rata deve essere versata mediante integrazione della rata bimestrale liquidata dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 642 del 1972
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 2505 – Bollo virtuale – rata
Versamento della sesta rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale sui vaglia postali in forma libera
CHI: Poste Italiane S.p.a.
COSA: Versamento della 6° rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta sui vaglia postali in forma libera in circolazione. La rata deve essere versata mediante integrazione della rata bimestrale liquidata dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 642 del 1972
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 2505 – Bollo virtuale – rata
IVIE 2018: ravvedimento Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
CHI: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2018 e dichiarazione IRAP 2018)
COSA: Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, del versamento della 2^ o unica rata dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di acconto per l’anno 2018 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 30 novembre 2018 (ravvedimento) con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve)
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 1989 – Interessi sul ravvedimento – Irpef 4045 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE 8908 – Sanzione pecuniaria altre II.DD.
IVAFE 2018: Ravvedimento Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
CHI: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell’Irap (Modelli 730/2018, REDDITI Persone Fisiche 2018 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2018 e dichiarazione IRAP 2018)
COSA: Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, del versamento della 2^ o unica rata dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero a titolo di acconto per l’anno 2018 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 30 novembre 2018 (ravvedimento) con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve)
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 1989 – Interessi sul ravvedimento – Irpef 4048 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE 8908 – Sanzione pecuniaria altre II.DD.
Eredi delle persone decedute successivamente al 28 febbraio 2018: Versamento dell'imposta sui redditi sottoposti a tassazione separata dovuta dal deceduto
CHI: Eredi delle persone decedute in data successiva al 28 febbraio 2018 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
COSA: Versamento dell’imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio deceduto
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 4040 – Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010
Eredi delle persone decedute successivamente al 28 febbraio 2018: Versamento dell'IVIE dovuta dal deceduto
CHI: Eredi delle persone decedute in data successiva al 28 febbraio 2018 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
COSA: Versamento dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalla dichiarazione dei redditi 2018, dovuta dal soggetto deceduto per l’anno d’imposta 2017, senza alcuna maggiorazione
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 4041 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO
Eredi delle persone decedute successivamente al 28 febbraio 2018: Versamento dell'IVAFE dovuta dal deceduto
CHI: Eredi delle persone decedute in data successiva al 28 febbraio 2018 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
COSA: Versamento dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero, risultante dalla dichiarazione dei redditi 2018, dovuta dal soggetto deceduto per l’anno d’imposta 2017, senza alcuna maggiorazione
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 4043 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO
Eredi delle persone decedute successivamente al 28 febbraio 2018: Versamento dell'imposta sui redditi sottoposti a tassazione separata e non assoggettati a ritenuta d'acconto dovuta dal deceduto
CHI: Eredi delle persone decedute in data successiva al 28 febbraio 2018 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
COSA: Versamento dell’acconto di imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata e non assoggettati a ritenuta d’acconto, dovuto in base alla dichiarazione dei redditi 2018 – dal soggetto deceduto, senza alcuna maggiorazione
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 4200 – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
Eredi delle persone decedute successivamente al 28 febbraio 2018: Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze dovuta dal deceduto
CHI: Eredi delle persone decedute in data successiva al 28 febbraio 2018 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
COSA: Versamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze conseguite a partire dal 1/7/1998 dovuta in base alla dichiarazione dei redditi 2018 – del soggetto deceduto, senza alcuna maggiorazione
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 1100 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate
Ravvedimento operoso dei tributi che dovevano essere pagati entro il 30 novembre 2018
CHI: Contribuenti tenuti al versamento dei tributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali che intendono regolarizzare il mancato o insufficiente versamento di detti tributi (o della rata degli stessi) entro il termine del 30 novembre 2018 avvalendosi dell’istituto del “ravvedimento operoso” di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997
COSA: Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 30 novembre 2018, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve). N.B. Per beneficiare del ravvedimento operoso è necessario che il pagamento della sanzione ridotta venga eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore N.B. I sostituti d’imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo
CODICI TRIBUTO: 1840 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – ACCONTO PRIMA RATA 1841 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE 1842 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – SALDO 1989 – Interessi sul ravvedimento – Irpef 1990 – Interessi sul ravvedimento – Ires 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva 1993 – Interessi sul ravvedimento – Irap 1994 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale regionale 1998 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale all’Irpef – Autotassazione – art. 13 del D.lgs. N. 472 del 18/12/1997 2001 – Ires acconto – prima rata 2002 – IRES Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione 2003 – Ires – Saldo 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – Saldo 3801 – Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche 3812 – Irap – acconto – prima rata 3813 – Irap acconto seconda rata o acconto in unica soluzione 3843 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – acconto 3844 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – saldo 4001 – Irpef Saldo 4033 – Irpef acconto – prima rata 4034 – Irpef acconto seconda rata o acconto in unica soluzione 4041 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO 4043 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO 4044 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA 4045 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE 4047 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA 4048 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE 6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale 8901 – Sanzione pecuniaria Irpef 8902 – Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef 8904 – Sanzione pecuniaria Iva 8907 – Sanzione pecuniaria Irap 8918 – Ires – Sanzione pecuniaria 8926 – Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef
Eredi delle persone decedute successivamente al 28 febbraio 2018: Versamento della cedolare secca dovuta dal deceduto
CHI: Eredi delle persone decedute in data successiva al 28 febbraio 2018 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
COSA: Versamento dell’imposta sostitutiva nella forma della c.d. “cedolare secca”, dovuta a titolo di saldo per l’anno 2017 dal deceduto locatore, persona fisica, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbia esercitato l’opzione per il regime della “cedolare secca”
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 1842 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – SALDO
Ravvedimento operoso dei tributi che dovevano essere pagati entro il 30 novembre 2018
CHI: Contribuenti tenuti al versamento dei tributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali che intendono regolarizzare il mancato o insufficiente versamento di detti tributi (o della rata degli stessi) entro il termine del 30 novembre 2018 avvalendosi dell’istituto del “ravvedimento operoso” di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997
COSA: Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 30 novembre 2018, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve). N.B. Per beneficiare del ravvedimento operoso è necessario che il pagamento della sanzione ridotta venga eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore N.B. I sostituti d’imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo
CODICI TRIBUTO: 1840 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – ACCONTO PRIMA RATA 1841 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE 1842 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – SALDO 1989 – Interessi sul ravvedimento – Irpef 1990 – Interessi sul ravvedimento – Ires 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva 1993 – Interessi sul ravvedimento – Irap 1994 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale regionale 1998 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale all’Irpef – Autotassazione – art. 13 del D.lgs. N. 472 del 18/12/1997 2001 – Ires acconto – prima rata 2002 – IRES Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione 2003 – Ires – Saldo 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – Saldo 3801 – Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche 3812 – Irap – acconto – prima rata 3813 – Irap acconto seconda rata o acconto in unica soluzione 3843 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – acconto 3844 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – saldo 4001 – Irpef Saldo 4033 – Irpef acconto – prima rata 4034 – Irpef acconto seconda rata o acconto in unica soluzione 4041 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO 4043 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO 4044 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA 4045 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE 4047 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA 4048 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE 6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale 8901 – Sanzione pecuniaria Irpef 8902 – Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef 8904 – Sanzione pecuniaria Iva 8907 – Sanzione pecuniaria Irap 8918 – Ires – Sanzione pecuniaria 8926 – Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef
Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari
CHI: Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest’adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali
COSA: Liquidazione e versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
Eredi delle persone decedute successivamente al 28 febbraio 2018: Versamento del saldo Iva dovuta dal deceduto
CHI: Eredi delle persone decedute in data successiva al 28 febbraio 2018 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
COSA: Versamento del saldo IVA relativa al 2017 risultante dalla dichiarazione annuale del soggetto deceduto, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2018 – 16/6/2018
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
Ravvedimento operoso dei tributi che dovevano essere pagati entro il 30 novembre 2018
CHI: Contribuenti tenuti al versamento dei tributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali che intendono regolarizzare il mancato o insufficiente versamento di detti tributi (o della rata degli stessi) entro il termine del 30 novembre 2018 avvalendosi dell’istituto del “ravvedimento operoso” di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997
COSA: Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 30 novembre 2018, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve). N.B. Per beneficiare del ravvedimento operoso è necessario che il pagamento della sanzione ridotta venga eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore N.B. I sostituti d’imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo
CODICI TRIBUTO: 1840 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – ACCONTO PRIMA RATA 1841 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE 1842 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – SALDO 1989 – Interessi sul ravvedimento – Irpef 1990 – Interessi sul ravvedimento – Ires 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva 1993 – Interessi sul ravvedimento – Irap 1994 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale regionale 1998 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale all’Irpef – Autotassazione – art. 13 del D.lgs. N. 472 del 18/12/1997 2001 – Ires acconto – prima rata 2002 – IRES Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione 2003 – Ires – Saldo 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – Saldo 3801 – Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche 3812 – Irap – acconto – prima rata 3813 – Irap acconto seconda rata o acconto in unica soluzione 3843 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – acconto 3844 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – saldo 4001 – Irpef Saldo 4033 – Irpef acconto – prima rata 4034 – Irpef acconto seconda rata o acconto in unica soluzione 4041 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO 4043 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO 4044 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA 4045 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE 4047 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA 4048 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE 6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale 8901 – Sanzione pecuniaria Irpef 8902 – Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef 8904 – Sanzione pecuniaria Iva 8907 – Sanzione pecuniaria Irap 8918 – Ires – Sanzione pecuniaria 8926 – Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef
Eredi delle persone decedute successivamente al 28 febbraio 2018: Versamento Irap dovuta dal deceduto
CHI: Eredi delle persone decedute in data successiva al 28 febbraio 2018 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
COSA: Versamento dell’ IRAP dovuta, a titolo di saldo per il 2017, in base alla dichiarazione IRAP 2018, dal soggetto deceduto, senza alcuna maggiorazione
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – Saldo
Ravvedimento operoso dei tributi che dovevano essere pagati entro il 30 novembre 2018
CHI: Contribuenti tenuti al versamento dei tributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali che intendono regolarizzare il mancato o insufficiente versamento di detti tributi (o della rata degli stessi) entro il termine del 30 novembre 2018 avvalendosi dell’istituto del “ravvedimento operoso” di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997
COSA: Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 30 novembre 2018, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve). N.B. Per beneficiare del ravvedimento operoso è necessario che il pagamento della sanzione ridotta venga eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore N.B. I sostituti d’imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo
CODICI TRIBUTO: 1840 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – ACCONTO PRIMA RATA 1841 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE 1842 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – SALDO 1989 – Interessi sul ravvedimento – Irpef 1990 – Interessi sul ravvedimento – Ires 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva 1993 – Interessi sul ravvedimento – Irap 1994 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale regionale 1998 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale all’Irpef – Autotassazione – art. 13 del D.lgs. N. 472 del 18/12/1997 2001 – Ires acconto – prima rata 2002 – IRES Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione 2003 – Ires – Saldo 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – Saldo 3801 – Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche 3812 – Irap – acconto – prima rata 3813 – Irap acconto seconda rata o acconto in unica soluzione 3843 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – acconto 3844 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – saldo 4001 – Irpef Saldo 4033 – Irpef acconto – prima rata 4034 – Irpef acconto seconda rata o acconto in unica soluzione 4041 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO 4043 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO 4044 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA 4045 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE 4047 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA 4048 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE 6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale 8901 – Sanzione pecuniaria Irpef 8902 – Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef 8904 – Sanzione pecuniaria Iva 8907 – Sanzione pecuniaria Irap 8918 – Ires – Sanzione pecuniaria 8926 – Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef
Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
CHI: Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della “cedolare secca”
COSA: Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/12/2018 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/12/2018
MODALITÀ: Modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione
CODICI TRIBUTO: 1500 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per prima registrazione 1501 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per annualità successive 1502 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per annualità successive 1503 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per risoluzioni del contratto 1504 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Registro per proroghe del contratto 1505 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Imposta di Bollo 1506 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Tributi speciali e compensi 1507 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1508 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1509 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi 1510 – LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI – Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
Imposta sostitutiva sul regime forfetario agevolato: Ravvedimento versamento Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione relativo all'a.i. 2018
CHI: Persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
COSA: Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, del versamento della 2° o unica rata dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP dovuta a titolo di acconto per l’anno 2018, non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 30 novembre 2018 (ravvedimento) con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve)
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 1791 – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Acconto seconda rata o in unica soluzione – art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 1992 – Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive – Art. 13 del D.lgs. N. 472 del 18/12/1997 – Risoluzione n. 109E del 22/05/2007 8913 – Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi
Eredi delle persone decedute successivamente al 28 febbraio 2018: Versamento imposta sostitutiva per i contribuenti che operano nel regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dovuta dal deceduto
CHI: Eredi delle persone decedute in data successiva al 28 febbraio 2018 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
COSA: Versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP, senza alcuna maggiorazione, dovuta dal deceduto, a titolo di saldo per il 2017, che si era avvalso del regime forfetario agevolato di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 1792 – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Saldo – Art. 1, c.64, legge n. 190/2014
Eredi delle persone decedute successivamente al 28 febbraio 2018: Versamento imposta sostitutiva per i dovuta dal deceduto che si era avvalso del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
CHI: Eredi delle persone decedute in data successiva al 28 febbraio 2018 che presentano la dichiarazione dei redditi per conto del de cuius
COSA: Versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali dovuta a titolo di saldo per il 2017, senza alcuna maggiorazione, dal deceduto che si era avvalso del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 1795 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – SALDO – Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011
Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: Ravvedimento Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione relativo all'a.i. 2018
CHI: Persone fisiche tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione REDDITI Persone Fisiche 2018 e che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età
COSA: Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, del versamento della 2° o unica rata dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali dovuta a titolo di acconto per l’anno 2018, non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 30 novembre 2018 (ravvedimento) con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve)
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 1794 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE – Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011 1992 – Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive – Art. 13 del D.lgs. N. 472 del 18/12/1997 – Risoluzione n. 109E del 22/05/2007 8913 – Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi
Dichiarazione dei redditi presentata dagli eredi
CHI: Eredi delle persone decedute tra il 1° marzo 2018 e il 30 giugno 2018
COSA: Presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e della scheda contenente la scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF
MODALITÀ: Mediante presentazione presso gli uffici postali
Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12
CHI: Enti non commerciali di cui all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest’adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell’esercizio di attività non commerciali
COSA: Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12)
MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel
Presentazione della dichiarazione per la costituzione del "Gruppo IVA" da parte dei partecipanti ad un Gruppo Bancario con effetto dall'anno 2019
CHI: Soggetti passivi IVA, stabiliti nel territorio dello Stato, partecipanti ad un gruppo Bancario di cui all’art. 37 bis del Testo Unico di cui al d.lgs. 385 del 1993 (per i quali sussistano alla data del 31 dicembre 2018 i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui art. 70-ter del D.P.R. n. 633 del 1972) che intendono esercitare l’opzione per diventare un unico soggetto passivo, denominato “Gruppo IVA”
COSA: Presentazione della dichiarazione per la costituzione del “Gruppo IVA” (Modello AG/1) da parte dei partecipanti ad un Gruppo Bancario con effetto dall’anno 2019
MODALITÀ: Il modello è presentato dal rappresentante di gruppo utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. La sottoscrizione e la presentazione avvengono esclusivamente in modalità telematica diretta, tramite l’applicazione web disponibile nell’area autenticata
Presentazione della "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal secondo anno successivo
CHI: Soggetti passivi IVA, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’art. 70-ter del D.P.R. 633/1972 che intendono esercitare l’opzione per divenire un unico soggettivo passivo denominato “Gruppo IVA”
COSA: Presentazione della “Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA” per chi intende effettuare l’opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal secondo anno successivo
MODALITÀ: Il modello, sottoscritto da tutti i partecipanti, è presentato dal rappresentante del Gruppo IVA utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. La sottoscrizione e la presentazione avvengono esclusivamente in modalità telematica diretta, tramite l’applicazione disponibile nell’area autenticata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it
Canone RAI: comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che corrispondono pensioni senza vincolo di tesoreria unica
CHI: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all’art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
COSA: Comunicazione bimestrale all’Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti per i quali è cessata la trattenuta rateale del canone di abbonamento alla televisione, dell’importo trattenuto, di quello residuo e delle motivazioni della cessazione
MODALITÀ: Mediante invio telematico
Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti per i quali sono state effettuate le trattenute per l'intero importo del canone Rai
CHI: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all’art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
COSA: Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti per i quali sono state effettuate le trattenute per l’intero importo del canone Rai
MODALITÀ: Mediante invio telematico
Canone RAI: comunicazione all'Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica
CHI: Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all’art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
COSA: Comunicazione bimestrale all’Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti per i quali è cessata la trattenuta rateale del canone di abbonamento alla televisione, dell’importo trattenuto, di quello residuo e delle motivazioni della cessazione
MODALITÀ: Mediante invio telematico
Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti per i quali sono state effettuate le trattenute per l'intero importo del canone Rai
CHI: Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all’art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
COSA: Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti per i quali sono state effettuate le trattenute per l’intero importo del canone Rai
MODALITÀ: Mediante invio telematico
Comunicazione dell'opzione per il regime di tassazione delle SIIQ e delle SIINQ
CHI: Società per azioni residenti fiscalmente nel territorio dello stato svolgenti in via prevalente attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati, con esercizio coincidente con l’anno solare, che intendono avvalersi del regime speciale opzionale civile e fiscale previsto per le SIIQ (Società di Investimento Immobiliare). Al regime possono aderire anche le società per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate (SIINQ), svolgenti anch’esse attività di locazione immobiliare in via prevalente e in cui una SIIQ possieda almeno il 95% dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e il 95% dei diritti di partecipazione agli utili
COSA: Comunicazione dell’opzione per il regime speciale di tassazione previsto per le Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) e per le Società di Investimento Immobiliare Non Quotate (SIINQ)
MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel. La trasmissione telematica avviene utilizzando il software “SIIQ”, disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it
Ritenuta d'acconto sulle provvigioni: commisurazione al 20% del loro ammontare
CHI: Soggetti percipienti le provvigioni corrisposte per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari
COSA: Presentazione ai committenti, preponenti o mandanti, della dichiarazione contenente i dati identificativi del percipienti stessi nonché l’attestazione di avvalersi in via continuativa, nell’esercizio della loro attività, dell’opera di dipendenti o di terzi, ai fini dell’applicazione della ritenuta nella misura del 20% dell’ammontare delle provvigioni
MODALITÀ: Dichiarazione in carta semplice, datata e sottoscritta, spedita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
Operatori finanziari: comunicazione mensile all'Anagrafe Tributaria dei dati riferiti al mese precedente
CHI: Operatori finanziari indicati all’art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (vale a dire Banche, società Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario)
COSA: Comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente, relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria
MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica utilizzando il software SID – Gestione Flussi Anagrafe Rapporti
Esercizio dell'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
CHI: Soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 (commercio al minuto e attività assimilate) che intendono optare, a partire dal 1° gennaio 2019, per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del D.P.R. n. 633/1972
COSA: Esercizio dell’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. L’opzione è esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della memorizzazione e trasmissione dei dati ed ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la memorizzazione e trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi ad esso; se non revocata, l’opzione si estende di quinquennio in quinquennio.
MODALITÀ: L’opzione deve essere esercitata tramite un apposito servizio on-line presente sul sito www.agenziaentrate.gov.it, previa autenticazione con le credenziali dei servizi telematici, dal soggetto passivo IVA ovvero da un suo delegato secondo le regole dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
Imposta sostitutiva sul regime forfetario agevolato: Ravvedimento versamento Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione relativo all'a.i. 2018
CHI: Persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
COSA: Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, del versamento della 2° o unica rata dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP dovuta a titolo di acconto per l’anno 2018, non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 30 novembre 2018 (ravvedimento) con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve)
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 1791 – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Acconto seconda rata o in unica soluzione – art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 1992 – Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive – Art. 13 del D.lgs. N. 472 del 18/12/1997 – Risoluzione n. 109E del 22/05/2007 8913 – Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi
Ravvedimento operoso dei tributi che dovevano essere pagati entro il 30 novembre 2018
CHI: Contribuenti tenuti al versamento dei tributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali che intendono regolarizzare il mancato o insufficiente versamento di detti tributi (o della rata degli stessi) entro il termine del 30 novembre 2018 avvalendosi dell’istituto del “ravvedimento operoso” di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997
COSA: Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non effettuati o effettuati in misura insufficiente entro il 30 novembre 2018, con maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve). N.B. Per beneficiare del ravvedimento operoso è necessario che il pagamento della sanzione ridotta venga eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l’home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall’ente impositore N.B. I sostituti d’imposta cumulano gli interessi dovuti al tributo
CODICI TRIBUTO: 1840 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – ACCONTO PRIMA RATA 1841 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE 1842 – Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 – SALDO 1989 – Interessi sul ravvedimento – Irpef 1990 – Interessi sul ravvedimento – Ires 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva 1993 – Interessi sul ravvedimento – Irap 1994 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale regionale 1998 – Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale all’Irpef – Autotassazione – art. 13 del D.lgs. N. 472 del 18/12/1997 2001 – Ires acconto – prima rata 2002 – IRES Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione 2003 – Ires – Saldo 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – Saldo 3801 – Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche 3812 – Irap – acconto – prima rata 3813 – Irap acconto seconda rata o acconto in unica soluzione 3843 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – acconto 3844 – Addizionale comunale all’Irpef – Autotassazione – saldo 4001 – Irpef Saldo 4033 – Irpef acconto – prima rata 4034 – Irpef acconto seconda rata o acconto in unica soluzione 4041 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO 4043 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO 4044 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA 4045 – Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE 4047 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA 4048 – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE 6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale 8901 – Sanzione pecuniaria Irpef 8902 – Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef 8904 – Sanzione pecuniaria Iva 8907 – Sanzione pecuniaria Irap 8918 – Ires – Sanzione pecuniaria 8926 – Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef
Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità: Ravvedimento Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione relativo all'a.i. 2018
CHI: Persone fisiche tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione REDDITI Persone Fisiche 2018 e che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età
COSA: Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, del versamento della 2° o unica rata dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali dovuta a titolo di acconto per l’anno 2018, non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 30 novembre 2018 (ravvedimento) con la maggiorazione degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo (ravvedimento breve)
MODALITÀ: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
CODICI TRIBUTO: 1794 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE – Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011 1992 – Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive – Art. 13 del D.lgs. N. 472 del 18/12/1997 – Risoluzione n. 109E del 22/05/2007 8913 – Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi
Comunicazione dell'opzione per il regime di tassazione delle SIIQ e delle SIINQ
CHI: Società per azioni residenti fiscalmente nel territorio dello stato svolgenti in via prevalente attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati, con esercizio coincidente con l’anno solare, che intendono avvalersi del regime speciale opzionale civile e fiscale previsto per le SIIQ (Società di Investimento Immobiliare). Al regime possono aderire anche le società per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate (SIINQ), svolgenti anch’esse attività di locazione immobiliare in via prevalente e in cui una SIIQ possieda almeno il 95% dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e il 95% dei diritti di partecipazione agli utili
COSA: Comunicazione dell’opzione per il regime speciale di tassazione previsto per le Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) e per le Società di Investimento Immobiliare Non Quotate (SIINQ)
MODALITÀ: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel. La trasmissione telematica avviene utilizzando il software “SIIQ”, disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it
Proprietari di cavalli: Iscrizione nell'apposito elenco tenuto presso l'UNIRE per applicare l'Iva con l'aliquota ordinaria anche sui premi corrisposti ai sensi dell'art. 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315
CHI: Soggetti proprietari o gestori di almeno cinque cavalli da corsa impiegati regolarmente durante l’anno in corse di trotto, galoppo e siepone, organizzate dall’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE) che intendono applicare l’Iva con l’aliquota ordinaria anche sui premi corrisposti ai sensi dell’art. 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315
COSA: Iscrizione nell’apposito elenco tenuto presso l’UNIRE per applicare l’Iva con l’aliquota ordinaria anche sui premi corrisposti ai sensi dell’art. 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315
MODALITÀ: Domanda da presentare all’UNIRE
IVA/Intrattenimenti: Opzione per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari
CHI: Esercenti le attività, i giochi e gli intrattenimenti previsti dalla Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640
COSA: Scade il termine per dare comunicazione all’ufficio SIAE, competente per domicilio fiscale, e all’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate competente per domicilio fiscale, dell’opzione per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari ex art. 74 del D.P.R. n. 633/1972
MODALITÀ: L’opzione deve essere comunicata secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442
Presentazione della "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal secondo anno successivo
CHI: Soggetti passivi IVA, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’art. 70-ter del D.P.R. 633/1972 che intendono esercitare l’opzione per divenire un unico soggettivo passivo denominato “Gruppo IVA”
COSA: Presentazione della “Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA” per chi intende effettuare l’opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal secondo anno successivo
MODALITÀ: Il modello, sottoscritto da tutti i partecipanti, è presentato dal rappresentante del Gruppo IVA utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. La sottoscrizione e la presentazione avvengono esclusivamente in modalità telematica diretta, tramite l’applicazione disponibile nell’area autenticata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it
Esercizio dell'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
CHI: Soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 (commercio al minuto e attività assimilate) che intendono optare, a partire dal 1° gennaio 2019, per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del D.P.R. n. 633/1972
COSA: Esercizio dell’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. L’opzione è esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della memorizzazione e trasmissione dei dati ed ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la memorizzazione e trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi ad esso; se non revocata, l’opzione si estende di quinquennio in quinquennio.
MODALITÀ: L’opzione deve essere esercitata tramite un apposito servizio on-line presente sul sito www.agenziaentrate.gov.it, previa autenticazione con le credenziali dei servizi telematici, dal soggetto passivo IVA ovvero da un suo delegato secondo le regole dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate