Novità Fiscali

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Trattamento fiscale dei compensi conseguiti dall’agente sportivo

Alla luce della nuova disciplina riguardante la figura dell’agente sportivo, un’Associazione chiede di conoscere la corretta qualificazione fiscale e il conseguente regime fiscale applicabile ai compensi corrisposti agli agenti sportivi, regolarmente iscritti ai Registri nazionale Coni e federale in base ai rispettivi Regolamenti, che svolgano l’attività in modo non occasionale, anche ai fini dell’eventuale applicabilità delle ritenute. 

 

Il decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 37 regolamenta l’attività dell’agente sportivo che è il soggetto il quale, in esecuzione di un contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Coni. L’agente sportivo deve essere iscritto al Registro nazionale degli agenti sportivi, previo superamento di un esame di abilitazione diretto ad accertarne l’idoneità. 

 

Il contratto di mandato sportivo va redatto per iscritto a pena di nullità e deve contenere un termine di durata non superiore a due anni. Tale contratto può essere stipulato dall’agente sportivo con non più di due soggetti da lui assistiti e può contenere una clausola di esclusiva in favore dell’agente sportivo, in assenza della quale si intende a titolo non esclusivo. 

 

Il contratto di mandato sportivo stipulato da un soggetto non iscritto al Registro nazionale degli agenti sportivi è nullo. Inoltre, l’esercizio abusivo della professione è punito ai sensi dell’articolo 348 del Codice penale. 

 

L’agente sportivo è tenuto ad esercitare il proprio incarico nel rispetto dei principi di lealtà, probità, dignità, diligenza, competenza, corretta e leale concorrenza, con autonomia, trasparenza e indipendenza, osservando il Codice etico e le norme formulate dal Coni dal Cip e dall’ordinamento sportivo internazionale e nazionale. 

 

I compensi conseguiti dall’agente sportivo sono stabiliti dalle parti in misura forfettaria o in termini percentuali sul valore della transazione, in caso di trasferimento di una prestazione sportiva, oppure sulla retribuzione lorda complessiva del lavoratore sportivo risultante dal relativo contratto di lavoro sportivo sottoscritto con l’assistenza dell’agente sportivo. 

 

L’attività di agente sportivo può essere svolta anche in forma societaria nel rispetto di una serie di condizioni tra cui una prevede che la maggioranza assoluta delle quote della società deve essere detenuta da soggetti iscritti nel Registro degli agenti sportivi. 

 

L’articolo 3 del decreto legislativo n. 37/2021 afferma che l’agente sportivo fornisce ‘servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione’. Ciò significa che nell’esercizio della sua attività l’agente sportivo deve attingere a specifiche competenze professionali, riguardanti lo speciale settore dell’ordinamento giuridico sportivo. 

 

In merito ai redditi conseguiti dall’agente sportivo l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 69/E del 21 novembre 2022, chiarisce che gli stessi rientrano nella categoria dei redditi di lavoro autonomo e ove erogati da un soggetto che rivesta la qualifica di sostituto d’imposta, saranno assoggettati alle ritenute alla fonte a titolo di acconto. 

 

Nell’ipotesi in cui l’attività di agente sportivo sia svolta in forma societaria, i redditi prodotti costituiranno redditi d’impresa se il modello societario prescelto è di tipo commerciale. In questi casi, infatti, ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalla società di agenti sportivi, non assumerà rilevanza l’esercizio dell’attività professionale, ma il fatto di operare in una veste giuridica societaria di tipo commerciale. 

 

Conseguentemente, in queste ipotesi, i redditi prodotti dalla società di agenti sportivi, in quanto redditi di impresa, non saranno assoggettati alle ritenute d’acconto. 


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