Novità Fiscali

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Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni

PREMESSA

 

Per supportare i contribuenti, pressati dalla crisi economica dovuta alla pandemia e all’aumento dei prezzi dei prodotti energetici, la manovra 2023 ha previsto la possibilità di definire in modo agevolato le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, riducendo gli oneri a loro carico ed estendendo la portata dei piani di rateazione degli importi da corrispondere.

Il controllo automatizzato delle dichiarazioni rappresenta una delle metodologie di verifica della regolarità degli adempimenti posti in essere dai contribuenti. 

Attraverso le procedure automatizzate l’Agenzia delle Entrate effettua specifici controlli finalizzati a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nella compilazione delle dichiarazioni. I controlli automatizzati verificano che le imposte indicate in dichiarazione siano state correttamente liquidate e che i relativi versamenti siano stati effettuati in misura congrua e tempestiva. 

Qualora dai controlli automatizzati emerga un’imposta da versare o una maggiore imposta dovuta, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione in esame.

La comunicazione degli esiti della liquidazione costituisce un invito a fornire chiarimenti e a sanare le irregolarità riscontrate. Entro 30 giorni dalla comunicazione delle irregolarità, il contribuente può regolarizzare la propria posizione versando la somma richiesta, oppure può chiedere il riesame degli esiti segnalando alle Entrate gli elementi non considerati o erroneamente valutati in fase di liquidazione. 

Il mancato pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione originaria comporta l’iscrizione a ruolo degli importi dovuti, senza riduzione delle sanzioni.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/E del 13 gennaio 2023, fornisce chiarimenti in merito alle modalità applicative della presente definizione agevolata.

Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni per i periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021

Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, richieste al contribuente per mezzo delle comunicazioni di irregolarità, possono essere oggetto di definizione agevolata, consistenti nella riduzione al 3% delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o corrisposte in ritardo. 

Rientrano nella definizione agevolata: 

  • le comunicazioni per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023, ossia le comunicazioni già recapitate per le quali, alla stessa data, non è ancora scaduto il termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute o della prima rata;
  • le comunicazioni recapitate successivamente alla medesima data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023.</p>

Per effetto della definizione agevolata, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3% delle imposte non versate o versate in ritardo.

Per beneficiare della definizione agevolata è necessario che le somme dovute, con sanzioni ridotte al 3%, siano versate, in unica soluzione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione originaria. In caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 giorni e le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione.

I benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento, salva l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.

In caso di omesso o tardivo pagamento del dovuto, oltre i limiti del lieve inadempimento, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Si procede, quindi, all’iscrizione a ruolo degli importi dovuti, con sanzioni in misura piena. 

Definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1°gennaio 2023

La definizione agevolata prevista dalla manovra 2023 interessa anche le rateazioni in corso al 1°gennaio 2023. Per rateazioni in corso al 1°gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza. L’agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dell’imposta che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022. Pertanto, la definizione agevolata si realizza con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3% delle residue imposte non versate o versate in ritardo.

Condizione necessaria per beneficiare della riduzione sanzionatoria è che il pagamento rateale prosegua, senza soluzione di continuità, secondo le scadenze previste dall’originario piano di rateazione, ovvero, nei casi di importo originario non superiore a 5 mila euro, usufruendo dell’estensione fino a 20 rate. 

In caso di mancato pagamento, anche parziale, alle prescritte scadenze, tale da determinare la decadenza della rateazione, la definizione non produce alcun effetto e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. 

Estensione dei piani di rateazione

In merito alla rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni la legge di Bilancio 2023 modifica la disciplina in base alla quale le somme dovute potevano essere versate in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a 5 mila euro, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. 

Allo scopo di uniformare il numero massimo di rate in cui può essere suddiviso il pagamento dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni, a prescindere dall’ammontare dei debiti stessi, viene prevista la soppressione delle parole ‘in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo ovvero, se superiori a 5 mila euro’. Ne consegue che, indipendentemente dall’importo della comunicazione, il contribuente può sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino ad un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Tale disposizione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1°gennaio 2023. Di conseguenza, tutti i piani rateali attualmente in corso relativi a debiti di importo non superiore a 5 mila euro possono essere estesi fino a un massimo di 20 rate trimestrali. 

Altre disposizioni

La manovra prevede che le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili in base ai commi da 153 a 159, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. Sempre la legge di Bilancio 2023 proroga di un anno i termini decadenziali per la notifica delle cartelle di pagamento riferite alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.


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