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Codici tributo per il versamento del contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 e del maggior importo dovuto o per l’utilizzo in compensazione del maggior importo versato del contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022

La manovra 2023 ha previsto un contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 e ha modificato la disciplina del contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022.

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 15/E del 14 marzo 2023, ha istituito i codici tributo per consentire il versamento, tramite modello F24, dei citati contributi, nonché l’utilizzo in compensazione del maggior importo versato dal contribuente straordinario contro il caro bollette per il 2022, secondo le indicazioni della presente risoluzione. 

Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 

Al fine di contenere l’aumento dei prezzi e delle tariffe di luce e gas la legge di Bilancio 2023 ha previsto, per l’anno in corso, un contributo di solidarietà temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano in Italia, per la successiva vendita di beni, l’attività di produzione di energia elettrica, gas metano, gas naturale e di coloro che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Obbligati al contributo anche coloro che importano energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi per la successiva rivendita. 

Con la circolare n. 4/E/2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti relativi all’istituzione del contributo in parola e alle modalità e termini per il versamento, rinviando ad una successiva risoluzione l’istituzione dei relativi codici tributo. 

Per consentire il versamento, tramite modello F24, del contributo in oggetto e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti anche in caso di ravvedimento l’Agenzia delle Entrate istituisce i seguenti codici tributo:

  •  ‘2716’ denominato ‘Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023’; 
  •  ‘1946’ denominato ‘Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 – Interessi’; 
  • ‘8946’ denominato ‘Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 – Sanzione’; 

Contributo straordinario per il 2022 – art. 37 Dl n. 21/2022 

Per contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico a carico delle imprese, l’articolo 37 del decreto legge n. 21/2022 ha istituito un contributo, per l’anno 2022, a titolo di prelievo solidaristico straordinario, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica o di gas metano, di rivendita di energia elettrica, di gas metano, di gas naturale o di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Obbligati al contributo anche coloro che importano energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi per la successiva rivendita.

Per consentire il versamento del citato contributo l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 29/E/2022 ha istituito i codici tributo ‘2710’, ‘2711’, ‘1939’ e ‘8939’.

La manovra 2023 ha modificato la disciplina del contributo in parola. 

In particolare, ha modificato l’ambito soggettivo di applicazione del contributo straordinario e le previsioni riguardanti la determinazione della base imponibile. 

Sempre la legge di Bilancio 2023 ha stabilito le modalità di versamento dell’eventuale maggiore contributo dovuto o di recupero del maggior importo corrisposto per effetto delle modifiche apportate alla disciplina del contributo straordinario. 

<p>È stato previsto che: se  ‘per effetto delle modificazioni apportate all’art. 37 del decreto legge n. 21/2022 dalla manovra: 

  • l’ammontare del contributo risulta maggiore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il versamento dell’importo residuo è effettuato entro il 31 marzo 2023 con le modalità di cui all’art. 17 Dlgs n. 241/1997; 
  • l’ammontare del contributo risulta minore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, il maggiore importo versato può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del predetto decreto legislativo, a decorrere dal 31 marzo 2023’, 

Con la circolare n. 4/E/2023 l’Agenzia ha fornito chiarimenti in merito alle modifiche apportate al contributo in parola, nonché alle modalità per il versamento o la fruizione in compensazione, rinviando ad una successiva risoluzione l’istituzione del relativo codice tributo.

Per consentire il versamento o l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, delle somme in argomento, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo ‘2712’ denominato ‘Contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022 – RIDETERMINAZIONE’. 


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