Novità Fiscali

Rassegna stampa fiscale e legale gratuita
Novità Fiscali

Legge di Bilancio e Tregua fiscale – Ulteriori chiarimenti interpretativi

Con la circolare n. 6/E del 20 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate intende fornire ulteriori chiarimenti interpretativi alla c.d. ‘tregua fiscale’ alla luce dei quesiti formulati dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria.

I chiarimenti si sommano alle indicazioni già fornite in materia con le circolari n. 1 e n. 2 del 2023.

Il documento di prassi amministrativa, attraverso lo schema della domanda-risposta suddiviso per argomenti, interviene sulla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, sulla regolarizzazione delle irregolarità formali, sul ravvedimento speciale e sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Le risposte del fisco investono anche la definizione agevolata delle liti tributarie, la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione, la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. Infine, i chiarimenti investono la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. 

Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni 

La definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni trova applicazione anche in merito alle comunicazioni di irregolarità per le quali, alla data del 1°gennaio 2023, sia regolarmente in corso un pagamento rateale. Le sanzioni nella misura del 3% vengono rideterminate sull’importo residuo, calcolato per differenza tra l’importo dell’imposta richiesto con la comunicazione e l’importo dell’imposta versato. 

Per determinare l’imposta residua al 1°gennaio 2023, su cui ricalcolare le sanzioni nella misura del 3%, occorre preliminarmente imputare i versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 in proporzione alle singole voci indicate nella comunicazione, relative a imposta, sanzioni e interessi. Nella determinazione dell’ammontare versato entro il 31 dicembre 2022, da imputare proporzionalmente alle singole voci della comunicazione, occorre includere anche l’importo dell’eventuale rata scaduta entro la predetta data ma versata successivamente, entro la scadenza della rata successiva. 

Regolarizzazione delle irregolarità formali 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11/E/2019, ha riportato un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo delle ipotesi nelle quali la rimozione delle irregolarità od omissioni non è necessaria, e di quelle in cui, invece, risulta obbligatoria. Pertanto, la rilevanza della violazione formale ai fini delle attività di controllo non costituisce circostanza dirimente per stabilire se la rimozione della violazione regolarizzata risulti o meno necessaria. 

Non sono punibili le violazioni meramente formali. Viceversa sono formali le violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione. 

Rappresenta una violazione meramente formale l’errata indicazione del codice ‘natura’, laddove non incida sulla corretta liquidazione dell’imposta. Configura una violazione formale l’invio tardivo delle fatture elettroniche al Sistema d’interscambio, ossia oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nelle liquidazioni Iva di competenza con relativo versamento dell’imposta. Analogamente costituiscono violazione formale l’omesso invio dei corrispettivi elettronici correttamente memorizzati ed inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’Iva dovuta. 

Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che non è possibile avvalersi del ravvedimento speciale nell’ambito del regime fiscale previsto per i c.d. impatriati. 

In merito alla dichiarazione integrativa si precisa che nell’ipotesi di ripetute integrazioni dichiarative – successive alla dichiarazione originaria validamente presentata, che rappresenta il dies a quo per la verifica del rispetto dei termini per l’emendabilità – si dovrà integrare la dichiarazione originaria, tenendo conto ovviamente delle modifiche/integrazioni, a favore o sfavore, intervenute medio tempore. 

Possono avvalersi del ravvedimento speciale le violazioni accertabili ai sensi dell’articolo 41-bis del Dpr n. 600/1973, purché non siano già state contestate. 

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento 

Gli atti derivanti dai controlli di cui all’articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973 non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza. Agli atti medesimi non si applica né l’istituto dell’adesione, né l’istituto dell’acquiescenza.

Dunque, nel caso di atti derivanti dai controlli di cui all’articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973, non può essere applicata la definizione agevolata delle sanzioni ad un diciottesimo, né la specifica rateazione.

Tuttavia, le violazioni tributarie rilevabili in sede di controllo possono ricadere nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo formale. 

Inoltre, con riferimento ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, è possibile la definizione agevolata sia nel caso di istanza presentata dal contribuente, sia nell’ipotesi di invito di iniziativa dell’ufficio, anche successivi al 31 marzo 2023, purché sia sottoscritto l’accertamento con adesione e lo stesso sia perfezionato con il pagamento. 

Definizione agevolata delle controversie tributarie 

In merito alla definizione agevolata delle controversie tributarie la circolare chiarisce che la costituzione in giudizio del contribuente alla data del 1°gennaio 2023 implica che ai fini della definizione della lite è necessario il pagamento di un importo pari al 90% del valore della controversia. 

Con riferimento all’istituto della mediazione, la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso e, pertanto, il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del predetto termine di 90 giorni. 

Qualora alla data del 31 dicembre 2022 risulti depositato il ricorso per il quale siano ancora pendenti i termini per concludere il procedimento di mediazione, lo stesso deve considerarsi improcedibile, quindi non valorizzabile processualmente. La circolare ritiene che nel caso prospettato il contribuente possa definire la lite attraverso il pagamento di un importo pari al valore della controversia. 

La definizione della lite ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022, in relazione ad uno solo degli atti di cui alla sentenza impugnata per cassazione, non impedisce al contribuente di accedere alla definizione delle liti pendenti di cui ai commi da 186 a 205 della legge di Bilancio 2023. 

Nell’ipotesi in cui i provvedimenti impositivi riguardino distintamente società e soci, e i relativi giudizi siano stati unificati nel corso dei vari gradi, è possibile per il socio o per la società procedere autonomamente e distintamente alla definizione agevolata dell’atto impositivo da ciascuno di essi impugnato. 

Per le controversie pendenti in Cassazione relative alle sole sanzioni non collegate al tributo, la lite è definibile con il pagamento del 15% del valore della controversia. 

La presentazione dell’istanza di sospensione del giudizio non produce effetti vincolanti per l’adesione alla definizione.

L’intervenuta trattazione dell’udienza non preclude la definizione agevolata.

Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione 

La trattazione dell’udienza preclude la possibilità di effettuare la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione. L’art. 390 c.p.c. che disciplina la rinuncia al ricorso in Cassazione prevede che ‘la parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all’udienza, o sino alla data dell’adunanza camerale’. 

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale 

Con riferimento alla regolarizzazione degli omessi pagamenti delle rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale il documento di prassi amministrativa precisa che qualora al 1°gennaio 2023 sia decorso il termine ordinario per il pagamento di una o più rate nonché quello per il pagamento della rata successiva, si verifica la decadenza dalla rateazione. In tal caso, la regolarizzazione deve riguardare l’intero ammontare del debito residuo, in difetto della quale, l’intervenuta decadenza determina l’applicazione dell’articolo 15-ter del Dpr n. 602/1973. Nel caso, invece, di omesso o carente versamento di una rata, entro l’ordinaria scadenza e senza che sia ancora intervenuta la decadenza dalla rateazione, la regolarizzazione deve riguardare il solo importo non versato al 1°gennaio 2023, mentre le rate non ancora scadute non possono essere regolarizzate, con conseguente versamento di imposte, interessi e sanzioni alle ordinarie scadenze previste dal piano di rateazione.

Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 30 giugno 2022 

Con la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinte anche le cartelle concernenti le sole somme dovute a titolo di sanzione. Il legislatore ha inteso comprendere nell’ambito di applicazione della definizione agevolata anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie. Per beneficiare della definizione agevolata relativamente a tale tipologia di carichi, il debitore è tenuto a pagare le sole somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica delle cartelle di pagamento. Nei casi in cui non risultasse dovuto alcun importo neppure all’agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento, il debitore, per avvalersi della definizione, deve effettuare una specifica manifestazione di volontà in tal senso, presentando la dichiarazione di adesione all’agente della riscossione. 

In merito alle ‘vecchie’ definizioni viene chiarito che nel caso in cui alcuni debiti oggetto di precedenti definizioni agevolate non rientrino tra quelli agevolati sulla base della nuova definizione, gli stessi devono essere saldati rispettando il precedente piano di rateazione previsto dalle regole della definizione agevolata a cui si è aderito. 

Tutti i carichi già inseriti in dichiarazioni di adesioni alle precedenti rottamazioni possono essere oggetto della ‘rottamazione-quater’ ma è necessario indicare il numero identificativo della cartella di pagamento.

La manovra 2023 non considera, in realtà, una definizione agevolata delle rate relative alla rottamazione-ter, ossia la possibilità di essere riammessi alla stessa rottamazione-ter in caso di inefficacia conseguente al mancato pagamento nei termini anche di una sola delle relative rate. Con la nuova definizione possono comunque essere definiti in modo agevolato i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti definizioni, tra le quali è compresa la ‘rottamazione-ter’, con riferimento al debito che residua da quanto già versato a seguito dell’adesione alla precedente rottamazione-ter. Anche in caso di adesione alla ‘rottamazione-quater’ per carichi precedentemente ricompresi nella ‘rottamazione-ter’, andrà indicato il numero identificativo della cartella di pagamento. 

È consentito avvalersi della definizione agevolata anche per i debiti  oggetto di dilazioni, con riferimento al residuo importo dovuto. Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare per la definizione, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.