Istituzione del codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali applicata dal contribuente sulle mance
La manovra 2023 ha previsto che nelle strutture ricettive gli importi destinati dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità (c.d. mance) e riversate ai lavoratori costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva rinuncia scritta del prestatore, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%.
Questa imposta, ove non trattenuta dal sostituto d’imposta, può essere applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Al fine di consentire ai soggetti interessati il versamento o la compensazione, mediante mod. F24, dell’imposta sostitutiva applicata in sede di dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 11/E del 6 febbraio 2024, ha istituito il codice tributo ‘1838’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, applicata in sede di dichiarazione – Art. 1, commi da 58 a 62, legge n. 197/2022’.